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Ordinanza Interlocutoria — n. 12545/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for procedural defect due to improper notification to the State Advocate's Office.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12545/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal against a second-instance tax court judgment due to a procedural defect in the notification of the petition. The appellant argued that the lower court failed to enforce a binding judgment regarding tax refunds for earthquake victims, while the opposing party contended the matter was being handled. The court ruled that because the petition was incorrectly served only to the State Advocate's Office rather than the actual respondent, the case must be remanded for proper notification.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.; Art. 16 octies, d.l. 91/2017: A cassation appeal is inadmissible if the petition is notified to the wrong party, requiring remand for correct service to the actual respondent.

Parole chiave

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improper notification State Advocate Office tax refund enforcement procedural defect remand for new role binding judgment tax administration compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.
30 dicembre 2019, n, 162 (art. 360, primo comma, n.
Art. 16 octies, d.l. 91/2017, conv. in legge 123/2017
1, comma 665, legge 190/2014, dell’art. 16 octies, d.l. 91/2017, conv. in legge 123/2017 e dell’art.
Art. 9, comma 17, legge 289/2002
distaccata di Catania, tesa a riconoscere ex art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n.
Art. 70, settimo comma, d.l. 546/1992
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 70, settimo comma, d.l.
Art. 1, comma 665, legge 190/2014
546, dell’art. 1, comma 665, legge 190/2014, dell’art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 60/2024 R.G. proposto da: PAPALEO FILIPPO, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Piccione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modica (RG), via Fosso Tantillo n. 14/A, con indirizzo pec avv.luigipiccione legalmail.it –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. –intimata – Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA –SEZ. DISTACCATA CATANIA n. 4373/2023, depositata in data 17 maggio 2023. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 dal Consigliere dr.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. Filippo Papaleo proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, per l’ottemperanza del giudicato di cui alla sentenza n. 926/2019 emessa dalla C.t.r. della Sicilia, sez. distaccata di Catania, tesa a riconoscere ex art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289, il rimborso al Silenzio-rifiuto istanza di rimborso IRPEF e ILOR 1992 contribuente, residente in zona colpita dal terremoto, del 90% delle imposte versate per IRPEF e ILOR, in relazione al triennio 1990 – 1992. In particolare, il contribuente rappresentava di non aver ricevuto l’integrale rimborso ed ha insistito affinché fosse corrisposta l’intera somma determinata in fase di merito, con vittoria di spese.

2. L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, ha allegato di essere in procinto di provvedere al rimborso, sebbene in fase di erogazione, il pagamento sarebbe stato corrisposto tenendo conto delle prescrizioni normative di cui all’art. 16 – octies, d.l. n. 20 giugno 2017, n. 91, con riduzione al 50%, dando prova dell’incapienza dei relativi stanziamenti finanziari.

3. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza 4373/2023, depositata in data 17 maggio 2023, rigettava il ricorso.

4. Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 marzo 2025. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 70, settimo comma, d.l. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell’art. 16 octies, d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in legge 3 agosto 2017, n. 123, e dell’art. 29, d.l. 30 dicembre 2019, n, 162 (art. 360, primo comma, n. 3 e 4 cod. proc. civ.)» il contribuente lamenta l’error in procedendo e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado , adita per l’ottemperanza del giudicato recante il riconoscimento del diritto al rimborso del ricorrente di quanto pagato in eccesso rispetto alle previsioni normative della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha rigettato il ricorso mancando di accertare la disponibilità di fondi appositamente stanziati, sia di attivare, in caso di accertata indisponibilità, le procedure previste per dare completa esecuzione al giudicato, così negando tout court l’integrale rimborso spettante al contribuente. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 70, settimo comma, d.l. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 1, comma 665, legge 190/2014, dell’art. 16 octies, d.l. 91/2017, conv. in legge 123/2017 e dell’art. 29, d.l. 162/2019 (art. 360, primo comma, n. 3 e 4 cod. proc. civ.)» il contribuente lamenta l’error in iudicando e l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado non ha esercitato il suo potere -dovere di dare esecuzione allo stesso giudicato, così omettendo di adottare i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza, anche mediante la nomina di un commissario ad acta per i necessari provvedimenti attuativi, così come previsto dalla legge, e dettagliatamente precisato con costante e consolidato indirizzo della Corte di Cassazione.

2. Va preliminarmente rilevato che il ricorso risulta notificato direttamente all’Avvocatura Generale dello Stato che non risultava essere difensore dell’Agenzia delle Entrate innanzi ai gradi di merito. Conseguentemente, va disposta la rinnovazione della notifica del ricorso da eseguirsi nel termine di gg 60 decorrenti dalla data di comunicazione del deposito della presente ordinanza.

3. In conclusione, la causa va rinviata a nuovo ruolo per l’adempimento degli incombenti testé indicati. P.Q.M La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo affinché il ricorrente proceda alla rinnovazione della notifica del ricorso da eseguirsi nel termine di gg 60 decorrenti dalla