Cassation court dismisses Equitalia's appeal against tax collection order due to plaintiff's withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal filed by Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. Although Equitalia argued procedural defects regarding notification under the Civil Procedure Code, the court noted the plaintiff had submitted a digital act of renunciation during the chamber session. Consequently, the judgment was terminated without addressing the substantive arguments or the costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; The withdrawal of the lawsuit by the appellant results in the extinction of the proceedings without the need for further adjudication on the merits or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18523/2016 R.G. proposto da : EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., rappresentata e difes a dall’Avv.Stefania Di Stefani, giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in via Giovanni Pierluigi da Palestrina , n. 19 in Roma; –ricorrente – contro IRTI MAURIZIO -intimato – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso la medesima in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -resistente - Riscossione coattiva – Intimazione di pagamento –Rinuncia agli atti avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.
DI ROMA n. 3506 / 20 / 1 5 , depositata in data16/06/2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025dal consigliere dott. Federico Lume. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale del Lazio (C.T.R.) rigettava l’appello di Equitalia Sud s.p.a. contro la sentenza della Commissione provinciale di Roma (C.T.P.) che aveva accolto il ricorso di Maurizio Irti contro l’intimazione di pagamento, emessa in relazione a crediti Irpef e contributi al Servizio Sanitario Nazionale per l’anno di imposta 1995.
In particolare, i giudici del gravame evidenziavano la mancata produzione della copia di ricevuta di ritorno da parte della concessionaria per la riscossione e la necessità di rinnovazione della notifica ex art. 143 cod. proc. civ. in caso di irreperibilità del contribuente e c he, ove mai si ritenesse che il contribuente era irreperibile, circostanza smentita dalla ricezione dell’appello al medesimo indirizzo, la notifica andava rinnovata ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. e non ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.
2. Avverso la decisione di secondo grado propone ricorsoEquitalia Servizi Riscossione s.p.a. (succeduta a Equitalia Sud s.p.a.) affidandosi a tre motivi, cui ha fatto seguito memoria. L’Avvocatura dello Statoper l’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussionementre non ha svolto attività difensiva Maurizio Irti. La causa, dopo il rinvio a nuovo ruolo per integrazione del contradditorio,è stata fissata per l’adunanza camerale del05/03/2025, per la quale è avvenuto il deposito dell’atto di rinuncia da parte della ricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il difensore della ricorrente ha depositato atto di rinuncia, sottoscritto digitalmente da Gianluca Mantellini, procuratore speciale dell’ente, con richiesta di compensazione delle spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia.
2. Non occorre provvedere sulle spese alla luce del mancato svolgimento di attività difensiva degli intimati. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1- quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 2012,n. 228, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass.12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140; Cass.18/07/2018, n. 19071). P.Q.M La Corte dichiar