Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to regular case definition under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil process extinguished after the lower court confirmed the regular definition of the dispute. The parties argued over tax liability regarding immovable properties, but the procedural outcome hinged on the automatic extinction of litigation under specific legislative provisions. The court ruled that since the case was definitively resolved without a formal denial, the proceedings terminated and costs remained with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When a dispute is regularly defined without a formal denial of extinction, the civil process is automatically extinguished, and procedural costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1956/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro IMMOBILIARE MIRO SRL (in persona del legale rappresentante TORCHIO VINCENZO) E IMMOBILIARE MIRO DI TORCHIO VINCENZOSAS, rappresentate e difese dall’avvocato CONTALDI STEFANIA unitamente all'avvocato FOGLIOTTI MARIO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PIEMONTE n. 391/ 05/ 2020 depositata il 08/06/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 24/04/2025 La P