Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinct following a lower court's ruling on a tax assessment. The case involved the Agenzia delle Entrate challenging a decision where the process terminated automatically under specific legislative updates regarding the extinction of litigation. The court upheld the extinction because the procedural requirements for automatic termination were met, leaving no room for further litigation on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: When a tax dispute is automatically extinguished by law without a formal denial, the proceedings terminate and costs remain with the party who advanced them, barring a request for a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13073/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO Contro COMUNE DI TERRACINA rappresentato e difeso dall’avvocato RINALDI LUCIO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO SEZ. DIST. LATINA n. 5152/18/2021 depositata il 17/11/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 24/04/2025 La Pres