Cassation court dismisses appeal against lower court declaring tax litigation extinguished due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Maglione S.N.C. against a lower court decision that declared the tax litigation extinguished. The lower court ruled that the procedural timeline for declaring the extinction of judgments had expired, citing specific articles of the 2022 law and the Civil Procedure Code. Consequently, the court upheld the lower court's finding that the process ended automatically, leaving the costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The court establishes that when the statutory period for declaring the extinction of a tax litigation judgment expires without a request to fix a hearing, the process is automatically extinguished and the lower court's declaration stands.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2239/2021 R.G. proposto da : MAGLIONE S.N.C. DI MAGLIONE DAVIDE CO., (in persona del legale rappresentante MAGLIONE DAVIDE) rappresentata e difesa d a ll’avvocato LUCISANO CLAUDIO unitamente all'avvocato VULCANO MARIA SONIA Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PIEMONTE n. 421/ 02/ 2020 depositata il 11/06/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 24/04/2025 La Pres