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Ordinanza — n. 12512/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares taxpayer's appeal inadmissible for challenging a tax roll extract, not a payment order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12512/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible because it challenged a tax roll extract rather than the underlying payment order. The taxpayer argued that the tax authority failed to interrupt the statute of limitations, but the court ruled that the roll extract is merely an internal administrative document. Consequently, the court held that such documents can only be contested through an appeal against the actual tax assessment order.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973; The immediate appeal of a tax roll extract is admissible only in specific conditions where invalid notification of the payment order creates an immediate need for judicial protection.

Parole chiave

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tax roll extract statute of limitations payment order appeal administrative document immediate appeal conditions tassazione dell'IVA contenzioso tributario arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 2943 c. 2 c.c.
Considerato che: - il solo motivo di ricorso dedotto censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.
Art. 2946 c.c.
Art. 1 c. 623 della L. 27 dicembre 2013
nonché dell’art. 1 c. 623 della L. 27 dicembre 2013 in relazione all’art.
Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
27 dicembre 2013 in relazione all’art. 360 c.
Art. 19 d. Lgs 546 del 1992
Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
8330, 8374 e 8377; Cass. 12/04/2023, n.
art. 380bis c.p
in liquidazione; la stessa ha anche depositato memoria ex art. 380bis c.p.c.
art. 372 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sezione V, Ordinanza n. 13536/2020
Cass. S.U. n. 26283/2022
1 della Convenzione (ancora Cass. S.U. n. 26283/2022); - l’impugnativa immediata del ruolo è ammessa quindi esclusivamente in determinate condizioni, normativamente disciplinate dal medesimo comma 4 bis del ridetto art.
Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425
Cass.23/03/2023, nn. 8330, 8374 e 8377
Cass.23/03/2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass.
Cass. 12/04/2023, n. 9765
8330, 8374 e 8377; Cass. 12/04/2023, n. 9765) e si espressa anche la Consulta (Corte Cost.
Corte Cost. n. 190 del 2023
9765) e si espressa anche la Consulta (Corte Cost. n. 190 del 2023 e anche n.
Corte Cost. n. 81 del 2024
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31365/2019 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); –ricorrente – contro GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI –soc. consortile a r.l. – (anche G.I.S. s.c. a r.l.) in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. Oreste Cantillo (PEC: orestecantillo@ordineavvocatiroma.org ) e dall’avv.

Giuseppina Parrilli (PEC: avvgiuseppinaparrilli@pec.ordineforense.salerno.it) - controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 5667/02/19 depositata in data 01/07/2019; Oggetto: estratto di ruolo Cons. Est. Roberto Succio Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 09/04/2025 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - la società GESTIONE IMPIANTI SERVIZI S.C.A R.L. (anche GIS, nel prosieguo) in liquidazione impugnava l’estratto di ruolo rilasciato dal riscossore ove era indicata una cartella di pagamento per iva riferita al periodo d’imposta 2000; - la CTP rigettava il ricorso; - appellava la contribuente; - con la sentenza gravata in questa sede, la CTR ha accolto l’appello in quanto ha ritenuto non interrotta la prescrizione eccepita dalla contribuente e conseguentemente estinta la pretesa tributaria; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate – riscossione con atto affidato a un motivo - resiste con controricorso GIS s.c.a r.l. in liquidazione; la stessa ha anche depositato memoria ex art. 380bis c.p.c. illustrativa delle proprie difese;

Considerato che: - il solo motivo di ricorso dedotto censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c. 2 e 2946 c.c. nonché dell’art. 1 c. 623 della L. 27 dicembre 2013 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza di appello erroneamente ritenuto estinta la pretesa azionata dall’Ufficio in assenza di atti interruttivi della prescrizione; - ritiene il Collegio che – prescindendo quindi dall’esame della censura – debba in via preliminare, pronunciando sul ricorso, dichiararsi inammissibile l’originario ricorso della contribuente società; - esso, infatti, risulta proposto avverso atto non impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.

Lgs 546 del 1992: l’estratto di ruolo è atto destinato a “… a fornire informazioni sintetiche e riassuntive Cons. Est. Roberto Succio sull’esistenza, sulla consistenza, sulla natura e sullo stato dei debiti tributari per consentire di valutare l’affidabilità e la solvibilità del contribuente in sede contrattuale, amministrativa o giudiziaria.” (Cass., Sezione V, Ordinanza n. 13536/2020); - si tratta quindi un mero atto interno dell’Amministrazione finanziaria, di talché i vizi che lo concernono possono essere fatti valere soltanto con l’impugnazione di un atto impositivo in senso proprio, ossia della cartella di pagamento in cui è trasfuso.

Al riguardo deve evidenziarsi, in adesione a quanto affermato da Cass. Sez. Un. n. 26283 del 2022, che il d.L. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.

Lgs. n. 50 del 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». L’ art. 12, comma 4-bis, come osservato dalle citate Sezioni Unite, trova, inoltre, applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono quindi manifestamente infondate le questioni di legittimità Cons. Est.

Roberto Succio costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione (ancora Cass. S.U. n. 26283/2022); - l’impugnativa immediata del ruolo è ammessa quindi esclusivamente in determinate condizioni, normativamente disciplinate dal medesimo comma 4 bis del ridetto art.

12. Premessa quindi l’applicabilità della disposizione alla fattispecie al vaglio di questa Corte deve osservarsi come, sempre le citate S.U. hanno affermato che in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.L. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale e ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione.

La citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”; - a tale arresto hanno fatto seguito, tra le tante, numerose ulteriori pronunce (Cass.3/02/2023, nn. 3400 e 3425;

Cass.23/03/2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass. 12/04/2023, n. 9765) e si espressa anche la Consulta (Corte Cost. n. 190 del 2023 e anche n. 81 del 2024) la quale ha ritenuto inammissibili Cons. Est. Roberto Succio le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3-bis del d.L. n. 146 del 2021; - nella specie, ciò che è stato impugnato, come emerge dalla sentenza stessa, è proprio l’estratto di ruolo e, per il suo tramite, gli atti presupposti.

Non risulta che il contribuente abbia dimostrato nei gradi di merito –e neppure in questa sede - la sussistenza del proprio interesse ad agire nei termini innanzi specificati; - in conclusione, quindi, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio e, pronunciando sul ricorso per cassazione, va dichiarato inammissibile l’originario ricorso del contribuente; - le spese dell’intero giudizio sono compensate tra le parti; P.Q.M La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibi