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Ordinanza — n. 12415/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12415/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12415/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di Marco Rosagni, gli avvisi di accertamento n. TL3013304024 e n. TL3013304026 ai fini IRPEF, per l’anno di imposta 2008, ricostruendo sinteticamente il reddito del contribuente ai sensi dell’art. 38, d.P.r. 29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi del cd. redditometro. Avv. Acc. IRES e altro 2007 -2008 2. Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Genova; si costituiva l’Agenzia delle Entrate che chiedeva la conferma del proprio operato.

Regesto Legislator

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art. 132 cod. proc. civ, art. 112 cod. proc. civ, art. 2697 cod. civ; Ordinanza — n. 12415/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Con il primo motivo di ricorso, così rubricato «Nullità della sentenza per difetto di motivazione. Violazione art. 132 cod. proc. civ.. Violazione dell’art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.)» il contribuente lamenta l'error in procedendo, nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r ha motivato con una motivazione apparente. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato «Nullità della sentenza per omessa pronuncia. Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.)» il contribuente lamenta l'error in procedendo, nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r non ha considerato le doglianze del ricorrente. 1.3.

Parole chiave

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ricalcolo del reddito ripresa dell'imposta sul valore aggiunto sospensione della riscossione fiscale ricupero d'imposta ripresa fiscale aziendale tassazione dell'imposta sul reddito

Disposizioni normative citate

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art. 132 cod. proc. civ
Violazione art. 132 cod. proc. civ..
art. 112 cod. proc. civ
Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 2697 cod. civ
600 vigente ratione temporis e art. 2697 cod. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21405/2016 R.G. proposto da: ROSAGNI MARCO, rappresentato e difeso dagli Avvocati Sebastiano Rosso e Pietro Piciocchi e domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata ex lege. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 242/2016, depositata in data 15 febbraio 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 dal Consigliere dr.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di Marco Rosagni, gli avvisi di accertamento n. TL3013304024 e n. TL3013304026 ai fini IRPEF, per l’anno di imposta 2008, ricostruendo sinteticamente il reddito del contribuente ai sensi dell’art. 38, d.P.r. 29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi del cd. redditometro. Avv. Acc. IRES e altro 2007 -2008 2. Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Genova; si costituiva l’Agenzia delle Entrate che chiedeva la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p. di Genova, con sentenza 78/2015, rigettava i ricorsi riuniti.

4. Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi alla C.t.r. della Liguria; l’Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello 5. Con sentenza n. 242/2016, depositata in data 15 febbraio 2016, la C.t.r. rigettava l’appello.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Liguria, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 marzo 2025. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato «Nullità della sentenza per difetto di motivazione. Violazione art. 132 cod. proc. civ.. Violazione dell’art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.)» il contribuente lamenta l'error in procedendo, nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r ha motivato con una motivazione apparente. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato «Nullità della sentenza per omessa pronuncia. Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.)» il contribuente lamenta l'error in procedendo, nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r non ha considerato le doglianze del ricorrente. 1.3.

Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, sesto comma, d.P.r. 31 dicembre 1973, n. 600 vigente ratione temporis e art. 2697 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.)», il contribuente lamenta l'error in iudicando, nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r ha ritenuto non idonee le prove offerte dal contribuente a superare le presunzioni dell’Ufficio. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato «Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.)», il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r ha omesso di considerare una serie di fatti sottoposti al vaglio giudiziario.

2. Va premesso che il contribuente, con atto depositato in data 5 marzo 2025, ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art.6 del d.l. n.118 del 2019 ed a tale scopo ha allegato l’istanza inoltrata all’Agenzia delle Entrate in data 31 maggio 2019 nonché la relativa quietanza di avvenuto pagamento della prima rata. Orbene, vista la regolarità della documentazione depositata, l’assenza di diniego e/o di contestazione della controparte deve ritenersi soddisfatta la procedura di definizione tributaria.

3. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata con spese a carico di chi le ha anticipate. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante, Cass.8/01/2022, n. 1420). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del gi