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Ordinanza Interlocutoria — n. 12394/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing to establish uniform EU law interpretation on environmental tax deductions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12394/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the interlocutory appeal by ordering a remand to a public hearing rather than deciding the merits immediately. The taxpayer argued that the Regional Court incorrectly applied national calculation methods instead of the required EU regulations regarding environmental tax deductions and depreciation. The Court determined that the complex interplay between EU directives, national laws, and specific administrative resolutions necessitated a unified judicial interpretation, making a public hearing essential to set a binding precedent.

Regesto Legislator

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Art. 288, 289, 290, 291 T.F.U.E.; Art. 11, 117 Cost.: When the correct application of EU regulations and national laws regarding environmental tax deductions requires a unified interpretation of conflicting provisions, the Court must remand the case to a public hearing to establish a binding precedent.

Parole chiave

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EU regulation hierarchy environmental tax deduction depreciation calculation uniform judicial interpretation remand to public hearing fiscal advantage duplication national vs EU law deduzione dell'imposta precedente

Disposizioni normative citate

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Art. 288, 289, 290, 291 T.F.U.E.
Art. 11, 117 Cost.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
(art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.
Art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
civ., nullità della sentenza per apparenza della motivazione (art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.
Art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
(art. 360, primo comma, n.
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Testo completo

guente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10295/2022 R.G. proposto da: MM SOLAR S.R.L. con sede in Bolzano, in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. Rinuccia Marchisio, con domicili o digitale eletto all’indirizzo PEC: rinuccia.marchisio@ordineavvocatialba.eu –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata ex lege. – resistente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO, n. 1163/2021, depositata il 30 settembre 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. A carico della società M.M. Solar s.r.l., l’Agenzia delle Entrate emetteva l’avviso di accertamento n. T6303RG02768 per l’anno 2010, con cui contestava alla società contribuente l’errato calcolo Diniego di rimborso Ires 2010 degli importi deducibili dall’imponibile IRES in relazione all’investimento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, ritenendo errata la quantificazione della detassazione ambientale operata nel rispetto dei limiti di cui all’art. 9, D.M. 19 febbraio 2017.

2. Avverso l’avviso di accertamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Venezia; si costituiva anche l’Ufficio, che chiedeva la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p. di Venezia con sentenza n. 658/2018, accoglieva il ricorso, annullando l’avviso di accertamento.

4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi alla C.t.r. del Veneto; si costituiva il contribuente, chiedendo il rigetto dell’appello.

5. Con sentenza n. 1163/2021, depositata in data 30 settembre 2021, la C.t.r. accoglieva l’appello.

6. Avverso la decisione la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi mentre l’Agenzia delle Entrate non ha notificato né depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025. Considerato che:

1. Con il primo motivo, così rubricato «violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 288, 289, 290 e 291 del T.F.U.E. e artt. 11 e 117 Cost. (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che il profitto operativo dei primi cinque anni, a mente dell’art. 23 Regolamento CE n. 800/2008, non fosse da calcolare, dovendosi invece applicare la disciplina comunitaria 2008/C82/01 che richiedeva il calcolo del suddetto profitto, in questo modo ponendosi in contrasto con la gerarchia prevista tra atti dell’Ue. 1.2.

Con il secondo motivo, così rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, commi 13-19, legge 23 dicembre 2000, n. 388, in relazione al paragrafo 37 della disciplina CE/2001/C 37/03 del 3 febbraio 2001, paragrafo 33 della disciplina 2008/C 82/01 e dell’art. 23 del regolamento CE 800/2008 (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ)» la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che il conteggio dell’agevolazione de quo dovesse essere effettuato avendo riguardo non solo al sovraccosto (inteso quale maggior costo sostenuto per la realizzazione dell’investimento ambientale rispetto ad un investimento tradizionale inquinante), ma anche ai profitti operativi dei primi cinque anni, in questo modo ponendosi in contrasto quanto previsto dalla disciplina comunitaria 2008/C82/01 con specifico riferimento a quella categoria di investimenti ambientali rivolti alla produzione di energia elettrica. 1.3.

Con il terzo motivo, così rubricato «omesso esame di un fatto decisivo del giudizio in relazione all’utilizzo del metodo di calcolo per la determinazione della detassazione ambientale secondo le indicazioni offerte nell’allegato a) alla delibera della Giunta Regionale 11 maggio 2009, n. 372 e art. 22, legge reg. 24 febbraio 2005, n. 39 in materia di adozione della metodologia per la determinazione dei contributi agli investimenti in tema di fonti energetiche rinnovabili, teleriscaldamento e cogenerazione e della delibera regione Veneto 16 giugno 2009, n. 1713.

Irrilevanza in relazione al limite della cumulabilità sancito dall’art. 9, d.m. 19 febbraio 2007 (art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ)» la contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha valutato come la contribuente avesse applicato, onde giungere alla determinazione del sovraccosto ambientale, l’unica metodologia di conteggio studiata da enti pubblici in Italia, la quale rispecchiava pedissequamente la disciplina comunitaria di riferimento. 1.4.

Con il quarto motivo, così rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per apparenza della motivazione (art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha motivato in maniera solo apparente, non spiegando quale è stato l'iterlogico giuridico che l’ha condotta a ritenere che il calcolo dovesse avvenire sulla scorta di dati a consuntivo e quindi disponibili solo dopo un periodo di osservazione quinquennale e non, invece, secondo metodi oggettivi e riconosciuti come validi a livello nazionale ed internazionale. 1.5.

Con il quinto motivo, così rubricato «violazione e/o falsa applicazione del paragrafo 37 della disciplina CE 2001/C 37/03 del 3 febbraio 2011 e paragrafo 80 della disciplina 2008/C82/01 (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ)» la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto di escludere gli ammortamenti dall’ambito della determinazione dei vantaggi economici del primo quinquennio, in quanto ciò provocherebbe duplicazione del vantaggio fiscale, non avvedendosi del fatto che la quota parte dell'investimento (ossia i cosi d'investimento ripari lungo la vita dell'impianto) assumeva rilevanza solo nella determinazione del profitto operativo dei primi cinque anni e non anche nell'ambito della fase di confronto, precedente, tra centrale tradizionale inquinante ed investimento ambientale.

2. Va rilevato che in considerazione della peculiarità delle questioni trattate, ed in particolare la successione e la gerarchia delle fonti, la dedotta omissione del calcolo in diminuzione di quelli che vengono considerati i profitti operativi nonché la problematica degli ammortamenti connessa alla natura di come debba intendersi il rinvio alla disciplina comunitaria, contenuto nella risoluzione n. 226/E dell’11 luglio 2002, si profila opportuna la trattazione in pubblica udienza, per il valore nomofilattico delle questioni, che richiedono la determinazione di un indirizzo univoco. Pertanto, va disposto il rinvio a nuovo ruolo perché la causa va rimessa in pubblica udie