Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Licata Giuseppe, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the opposing party, the Revenue Agency, sought dismissal and cost allocation. The court ruled that the lapse of time constituted a renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, resulting in the termination of the case and an order for the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the allocation of costs to the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8821/2021 R.G. proposto da : LICATA GIUSEPPE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PAGLIANI GIORGIO (PGLGRG55A07F257X) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Emilia Romagna n.1023/2020depositata il 05/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso