Decreto — n. 12358/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13503/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro PROFILTEK SRL, elettivamente domiciliata in LAMEZIA TERME VIA E. TOTI,6, presso lo studio dell’avvocato MONTANO ANTONIO (MNTNTN68S06F888E) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELLA CALABRIA n.3323/2023depositata il 27/12/2023;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 12358/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro PROFILTEK SRL, elettivamente domiciliata in LAMEZIA TERME VIA E. TOTI,6, presso lo studio dell’avvocato MONTANO ANTONIO (MNTNTN68S06F888E) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELLA CALABRIA n.3323/2023depositata il 27/12/2023;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13503/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro PROFILTEK SRL, elettivamente domiciliata in LAMEZIA TERME VIA E. TOTI,6, presso lo studio dell’avvocato MONTANO ANTONIO (MNTNTN68S06F888E) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELLA CALABRIA n.3323/2023depositata il 27/12/2023;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre a euro 200 per esborsi e accessori tutti di legge. Così deciso in Roma,il