Cassation appeal dismissed due to invalid power of attorney from tax agency to private lawyer without required derogations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the tax agency's cassation appeal inadmissible because the power of attorney granted to the private lawyer lacked necessary derogations. The agency argued for the lawyer's representation, but the Court found no evidence of conflict, unavailability, or specific agency approval required to override the standard protocol. Consequently, the lawyer was deemed unqualified, rendering the entire appeal procedurally void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43, comma 4, R.D. n. 1611/1933; Art. 22, D.L. 30/03/2023 n. 34: In the absence of conflict, unavailability, or specific agency approval, a power of attorney from the Revenue Agency to a private lawyer is invalid, leading to the inadmissibility of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 21785 - 20 18 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già EQUITALIA SUD s.p.a.), in persona del procuratore speciale, Responsabile Contenzioso Puglia, avv. Antonio De Giorgi, per atto per notar Marco De Luca di Roma del 05/07/2017, rep. n. 42916, racc. n. 24414, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Michela Gabriella NOCCO (pec: avv.michelanocco@pecstudio.it), elettivamente domiciliata in Roma alla via Giuseppe Grezar, n. 14, presso lo studio legale dell’avv.
Antonella FIORINI; -ricorrente e controricorrente incidentale - contro Oggetto:TRIBUTI – Agenzia delle entrate- Riscossione –difensore del libero Foro - inammissibilità del ricorso PLASTICARD SUD di RACANATI SERGIO e RACANATI ONOFRIO s.n.c., in persona dei legali rappresentanti RACANATI Sergio e RACANATI Onofrio, questi ultimi anche in proprio, rappresentat i e difesi, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Pasquale RONCO (pec: pasquale.ronco@pec.ordineavvocatitrani.it) e dall’avv. Marika RONCO (pec: marika.ronco @pec.ordineavvocatitrani.it ) , elettivamente domiciliati in Roma presso lo Studio Avv.
Vincenzo Giangiacomo –C.M.S. Adonnino Ascoli Cavasola Scamini; -controricorrenti e ricorrent i incidental i - avverso la sentenza n. 927/2018 della Corte di appello di BARI, depositata in data 30/05/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 aprile 2025 dal Consigliere relatore dott. Lucio Luciotti; Rilevato che:
1. Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. la Plasticart Sud di Racanati Sergio e Racanati Onofrio s.n.c. e questi ultimi in proprio impugnavanol’iscrizione ipotecaria effettuata da Equitalia Sud s.p.a. su immobili di proprietà della società, eccependo anche l’intervenuta prescrizione del credito azionato. L’ordinanza n. 391 del 04/09/2013, di rigetto del ricorso, pronunciata dal Tribunale di Trani, veniva impugnata dinanzi la Corte di appello di Bari che con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva l’appello della società contribuente e dei soci per essere prescritto il credito di cui alla cartella di pagamento notificata alla società contribuente da Equitalia Sud s.p.a. in data 19/04/2001, non potendosi riconoscere quali validi atti interruttivi della prescrizione i pagamenti effettuati dalla predetta società il 17/04/2003 ed il 07/09/2006,con riferimento al condono ex legge n. 289 del 2002, in quanto dalle attestazioni di pagamento allegate agli atti del giudizio non emergeva alcun elemento idoneo a configurare un riconoscimento, da parte dell’odierna appellante, di un maggior debito, ma che, al contrario, aderendo al beneficio del condono, quei versamenti dovevano ritenersi essere stati ef fettuati in un’ottica satisfattiva dell’intero credito erariale.
2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate – Riscossione propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replicano gli intimati con controricorsoe ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi, a cui a sua volta replica la ricorrente con controricorso.
3. I controricorrenti depositano memoria. Considerato che:
1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione formulata dai controricorrenti nella memoria illustrativa, di inammissibilità del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione, per invalidità della procura conferita ad unavvocato del libero Foro.
2. L’eccezione è fondata e va accolta.
3. E’ orientamento consolidato di questa Corte, al quale va data continuità, quello secondo cui «In tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate -Riscossione si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso» (Cass., Sez. 5, ordinanza n. 28199 del 31/10/2024, Rv. 672626 – 01; in termini, Cass., Sez. 3, sentenza n. 26531 del 20/11/2020 , Rv. 661376 – 02 ;
Cass., Sez. L, sentenza n. 6931 del 08/03/2023, Rv. 666977 – 01; Cass., Sez. 3, ordinanza n. 1806 del 17/01/2024, Rv. 669825 – 01; Cass., Sez. U, sentenza n. 30008 del 19/11/2019, Rv. 656068 -01).
4. E’ appena il caso di ricordare che il Protocollo del 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle Entrate e Riscossione (AdER) e l'Avvocatura Generale dello Stato, che è anteriore alla proposizione del presente giudizio di legittimità, prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal comma 4 dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura rilasciata dall'Agenzia delle entrate –Riscossione ad un avvocato del libero foro deve ritenersi invalida e - poiché indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale - tale invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità, comportando l’inammissibilità del ricorso (in tal senso, Cass. n. 6931/2023 cit.).
5. Orbene, poiché nel caso in esame non v’è traccia, né in atti né nella procura alle liti conferita dalla ricorrente al difensore del libero Foro, dei presupposti per le deroghe sopra indicate ed in particolare della sussistenza delle relative delibere, va rilevato il difetto di legittimazione processuale del difensore della ricorrente, avvocato del libero Foro, per invalidità della procura speciale ad litem.
6. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e ciò esenta questa Corte dal riferire sui mezzi di cassazione proposti in via principale dalla ricorrente esu quelli proposti con il ricorso incidentale condizionato dai controricorrenti, che restano, pertanto, assorbiti dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale.
7. In applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, nella misura liquidata in dispositivo.
8. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, in virtù dell’art. 22, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, in vigore dal 31 marzo 2023 e di modifica dell’art. 12, comma 5, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso principale , assorbit o l’incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese processuali, che liquida in euro 8.200,00 per compensi, ed euro 200,00 per esborsi, oltre al r