Cassation appeal dismissed due to timely withdrawal by the taxpayer, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the timely withdrawal of the taxpayer's request. The underlying dispute concerned the ten-year prescription period for tax debts versus the five-year period claimed by the taxpayer, with the lower court ruling in favor of the ten-year term. The court ruled that the procedural outcome was solely determined by the plaintiff's voluntary abandonment of the case before the hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 390 c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appellant before the chamber hearing extinguishes the proceedings, rendering substantive arguments regarding prescription periods irrelevant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 6123 - 2017 R.G. proposto da: FADIS SILVIA,rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Antonella Pirro (pec: studiopirro@legalmail.it) ed elettivamente domiciliata in Milano alla via Ponte Seveso n.41 presso lo studio del predetto difensore; -ricorrente - contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura Oggetto: rinunciaal ricorso -estinzione speciale in calce al controricorso, dall’avv.
Andrea Romano (pec: andrearomano@milano.pecavvocati.it) e dall’avv. Lidia Ciabattini (pec: lidiasgottociabattini@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, piazzale Clodio n. 32; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4744/28/2016 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 19/09/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2025 dal Consigliere relatore dott. Lucio Luciotti; Rilevato che: 1.La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di una intimazione di pagamento notificata al contribuente in data 8 luglio 2014 relativa ad una cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo per IRPEF, contributo sanitario nazionale ed IVA per l’anno di imposta 1997 , notificata in data 21 / 04 / 2004 .
La CTP rigettava il ricorso della contribuente. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Lombardia respingeva l’appello proposto dalla contribuente confermando la decisione di primo grado. Ilgiudice di appello, dopo aver premesso che il credito erariale si era consolidato stante la mancata impugnazione della cartella di pagamento, riteneva applicabile ai crediti vantati dalla Agenzia delle entrate il termine di prescrizione decennale e non quinquennale, come invece sostenuto dalla contribuente.
Rilevava, quindi, condividendo quanto affermato dall’ a gente della riscossione anche in ordine al periodo di sospensione previsto dalla Legge di stabilità del 2014 (e, segnatamente, dal 01/01/2014 al 15/06/2015), il mancato decorso del termine di prescrizione.
2. Avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’ente riscossore con controricorso.
3. In data 26/03/2025 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla parte e dal suo difensore, che ha contestualmente notificato alla contropartee che è stata comunicata ai sensi dell’art. 390, terzo comma, cod. proc. civ. Considerato che:
1. Con il primo mezzo di cassazione la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto attinenti al termine di prescrizione dei crediti art. 2946 c.c. e art. 2948 c.c. alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali». 1.1. Sostiene la ricorrente che i giudici di appello non avevano considerato che la sospensione della riscossione e del decorso dei termini di prescrizione prevista dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 623), non si applicava a tutti i contribuenti ma soltanto a quelli che avevano aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 618 e segg. e che, in ogni caso, il termine di prescrizione dei contributi sanitari nazionali, pure riportati nella originaria cartella di pagamento e nella successiva intimazione, era quinquennale.
2. Con il secondo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’«Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (decadenza dalla riscossione dei crediti, prescrizione sanzioni amministrative e prescrizione dei Contributi Sanitari Nazionali)».
3. Va preliminarmente preso atto della rinuncia al ricorso avanzata dalla ricorrente con atto che la stessa ha notificato alla controricorrente.
4. Premesso che la rinuncia è tempestiva, in quanto nel giudizio di cassazione il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art.390 cod. proc. civ., sino alla data dell'adunanza camerale, nella specie fissata al 9 aprile 2025 (Cass., Sez. U., 10/12/2020, n. 28182),e che sono del tutto irrilevanti le ragioni in essa addotte (nel caso in esame, per ottemperare all’impegno preso in sede di adesione alla definizione agevolata delle controversie di cui al d.l. n. 193/2016, conv, con modif., dalla legge n. 225/2016), deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per rinuncia da parte della ricorrente, con compensazione delle spese processuali in considerazione dell’esito del giudizio. P.Q.M dichiara estinto il giudi