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Decreto — n. 12294/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12294/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12294/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10546/2024 R.G. proposto da : TOMEI ANNA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 691, presso lo studio dell’avvocato RIDOLFI MASSIMO (RDLMSM73H05H501R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TINELLI GIUSEPPE (TNLGPP53E31E506L) -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.5965/2023depositata il 24/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12294/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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costo degli impianti restituzioni alla produzione vizio di costruzione difetto della cosa violazione del segreto commerciale ricorso per inadempienza

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.5965/2023depositata il 24/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10546/2024 R.G. proposto da : TOMEI ANNA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 691, presso lo studio dell’avvocato RIDOLFI MASSIMO (RDLMSM73H05H501R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TINELLI GIUSEPPE (TNLGPP53E31E506L) -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.5965/2023depositata il 24/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in