Court declares civil process extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil process extinguished following a lower court ruling that the dispute was automatically terminated under specific tax legislation. The tax agency argued that the insertion of the case into a statutory list documented the regular definition of the controversy, rendering further litigation unnecessary. The court upheld this procedural outcome, ruling that the process ended by operation of law without requiring a formal denial of the claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; The process is automatically extinguished upon the inclusion of the case in the statutory list for the declaration of extinction of proceedings, unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16848/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SIINO MARIA RITA, rappresentata e difesa dall’avvocato BILLECI FRANCESCO nonché contro AGENTE RISCOSSIONE PALERMORISCOSSIONE SICILI S.P.A. rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA RANDAZZERE avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. SICILIA n. 7719/ 08/ 2020 depositata il 29/12/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 24/04/2025 La