Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to lack of opposition to tax debt declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because the taxpayer failed to oppose the tax authority's declaration of debt extinction. The lower court ruled that the absence of a formal objection within the statutory timeframe meant the legal dispute was resolved by operation of law. Consequently, the case was dismissed without a merits decision, leaving the tax debt extinguished as per the administrative act.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a taxpayer fails to file an opposition to the declaration of extinction of a tax judgment within the prescribed period, the process is extinguished by operation of law, and the costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6758/2021 R.G. proposto da: CANTORI SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato STINGONE CARMINE e dall'avvocato VALERI DANIELE Contro AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. MARCHE n. 498/02/2020 depositata il 10/09/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 24/04/2025 La Pr