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Decreto — n. 12214/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to lack of opposition to tax authority's list entry.

Numero d'incarto Decreto — n. 12214/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil process extinguished after the tax authority successfully listed the case in the statutory register for automatic termination. The lower court ruled that the absence of a formal objection to this listing meant the dispute was definitively resolved under the new procedural law. Consequently, the higher court upheld the decision, confirming that the process ended without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if the opposing party fails to request a hearing within the prescribed period following the listing of the case in the register of extinguished proceedings.

Parole chiave

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process extinguishment tax authority listing automatic termination civil procedure law lack of opposition tassa sulle case da gioco imposta sull'utile delle aziende inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4264/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro NEW HOLDING SRL, (società incorporante della INTESA GARMING SRL) rappresentata e difesa da ll’avvocato SANTUCCI ROBERTO e dall'avvocato MONDA EDMONDO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PIEMONTE n. 643/ 03/ 2020 depositata il 09/11/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 24/04/2025 La Pre