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Decreto — n. 12182/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12182/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12182/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 19516/2024proposto da: SO.GE.PU. SPA, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. ChristianGiangrande; -ricorrente- contro CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE CASTELLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. Guglielmo Castaldo; -controricorrente- e COMUNE CITTA’ DI CASTELLO, in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Umbria, n . 83/2/2024 depositata il 16 febbraio 2024. Visto l’atto depositato il 22 gennaio 2025 con il quale la ricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 24/04/2025 LaPres

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12182/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 19516/2024proposto da: SO.GE.PU. SPA, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. ChristianGiangrande; -ricorrente- contro CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE CASTELLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. Guglielmo Castaldo; -controricorrente- e COMUNE CITTA’ DI CASTELLO, in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Umbria, n . 83/2/2024 depositata il 16 febbraio 2024. Visto l’atto depositato il 22 gennaio 2025 con il quale la ricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 24/04/2025 LaPres

Parole chiave

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sospensione della procedura di fallimento rinuncia all'espropriazione ritiro dell'azione giudiziaria procedura giudiziaria tributaria sospensione della riscossione fiscale revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 22 gennaio 2025 con il quale la ricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 19516/2024proposto da: SO.GE.PU. SPA, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. ChristianGiangrande; -ricorrente- contro CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE CASTELLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. Guglielmo Castaldo; -controricorrente- e COMUNE CITTA’ DI CASTELLO, in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Umbria, n . 83/2/2024 depositata il 16 febbraio 2024. Visto l’atto depositato il 22 gennaio 2025 con il quale la ricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 24/04/2025 LaPres