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Decreto — n. 12171/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to settlement reached by parties, extinguishing the litigation.

Numero d'incarto Decreto — n. 12171/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal extinguished because the appellant formally renounced the lawsuit after reaching a transactional agreement with the tax authority. The appellant had previously requested annulment of a regional tax commission decision but subsequently negotiated a settlement. Consequently, the court ordered the compensation of litigation costs and terminated the proceedings without a substantive ruling on the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When parties reach a settlement and one renounces the appeal, the court extinguishes the litigation and compensates costs.

Parole chiave

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settlement agreement extinction of litigation tax appeal dismissal renunciation of appeal cost compensation contenzioso tributario lite in materia di tariffa procedimento antisovvenzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 7 marzo2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver raggiunto un accordo transattivo con la controparte, a seguito dei provvedimenti di annullamento parziale in autotutela; considerato che, pertanto,le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 7 marzo2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver raggiunto un accordo transattivo con la controparte, a seguito dei provvedimenti di annullamento parziale in autotutela; considerato che, pertanto,le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod.
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Testo completo

Sul ricorso n. 27793/2022proposto da: AZIENDA ELETTRICA TICINESE ITALIA SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difes a, anche disgiuntamente tra loro, dall’Avv. Nicola Lucariello e dall’Avv. Marco Paganuzzi; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempor e, rappresentat a e dife sa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 1453 / 13 /202 2 depositata l’11 aprile 2022. Visto l’atto depositato il 7 marzo2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver raggiunto un accordo transattivo con la controparte, a seguito dei provvedimenti di annullamento parziale in autotutela; considerato che, pertanto,le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 24/04/2025 LaPresiden