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Decreto — n. 12165/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12165/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12165/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 14506/2023proposto da: CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE CASTELLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. Guglielmo Castaldo; -ricorrente- contro SO.GE.PU. SPA, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. ChristianGiangrande; -controricorrente- e COMUNE CITTA’ DI CASTELLO, in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Umbria, n . 15 / 1 /202 3 depositata il 3 gennaio 2023. Visto l’atto depositato il 23 gennaio 2025 con il quale il ricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 24/04/2025 LaPresi

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12165/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 14506/2023proposto da: CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE CASTELLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. Guglielmo Castaldo; -ricorrente- contro SO.GE.PU. SPA, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. ChristianGiangrande; -controricorrente- e COMUNE CITTA’ DI CASTELLO, in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Umbria, n . 15 / 1 /202 3 depositata il 3 gennaio 2023. Visto l’atto depositato il 23 gennaio 2025 con il quale il ricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 24/04/2025 LaPresi

Parole chiave

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rinuncia alla concessione conseguenze del ritiro ritiro dell'azione giudiziaria condono delle spese procedurali sospensione della procedura di fallimento revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 23 gennaio 2025 con il quale il ricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 14506/2023proposto da: CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE CASTELLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. Guglielmo Castaldo; -ricorrente- contro SO.GE.PU. SPA, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. ChristianGiangrande; -controricorrente- e COMUNE CITTA’ DI CASTELLO, in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Umbria, n . 15 / 1 /202 3 depositata il 3 gennaio 2023. Visto l’atto depositato il 23 gennaio 2025 con il quale il ricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 24/04/2025 LaPresi