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Decreto — n. 12160/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12160/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12160/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 22952/2020proposto da: RE ANDREA, legale rappresentante dell ’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DELLA BAIA,rappresentatoe difeso dall’Avv. Andrea Merlo ; -ricorrente- contro COMUNE DI VANZAGO, in persona del Sindacopro tempore, rappresentat o e difes o dall’Avv . EspeditoIasevoli; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n . 4761 / 17 /201 9 depositata il 26 novembre 2019. Visto l’atto depositato il 22 gennaio 2025con il quale ilricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 24/04/2025 LaPresidente tit

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12160/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 22952/2020proposto da: RE ANDREA, legale rappresentante dell ’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DELLA BAIA,rappresentatoe difeso dall’Avv. Andrea Merlo ; -ricorrente- contro COMUNE DI VANZAGO, in persona del Sindacopro tempore, rappresentat o e difes o dall’Avv . EspeditoIasevoli; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n . 4761 / 17 /201 9 depositata il 26 novembre 2019. Visto l’atto depositato il 22 gennaio 2025con il quale ilricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 24/04/2025 LaPresidente tit

Parole chiave

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revoca dell'opposizione desistenza dall'azione rinuncia a pretese di salario declinatoria di competenza lite in materia di contribuzioni pubbliche ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 22 gennaio 2025con il quale ilricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 22952/2020proposto da: RE ANDREA, legale rappresentante dell ’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DELLA BAIA,rappresentatoe difeso dall’Avv. Andrea Merlo ; -ricorrente- contro COMUNE DI VANZAGO, in persona del Sindacopro tempore, rappresentat o e difes o dall’Avv . EspeditoIasevoli; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n . 4761 / 17 /201 9 depositata il 26 novembre 2019. Visto l’atto depositato il 22 gennaio 2025con il quale ilricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 24/04/2025 LaPresidente tit