Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 12151/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12151/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12151/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Sul ricorso n. 18844/2023proposto da: PIRELLI C. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta ta e dife sa dall’Avv. Giuseppe D’Amico; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempor e, rappresentat a e dife sa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n. 516/21/2023 depositata il 9 febbraio 2023. Visto l’atto depositato il 6 marzo 2025 con il quale la ricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 24/04/2025 LaPresidente tit

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12151/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 18844/2023proposto da: PIRELLI C. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta ta e dife sa dall’Avv. Giuseppe D’Amico; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempor e, rappresentat a e dife sa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n. 516/21/2023 depositata il 9 febbraio 2023. Visto l’atto depositato il 6 marzo 2025 con il quale la ricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 24/04/2025 LaPresidente tit

Parole chiave

Generato dall'IA
contenzioso tributario arretrati d'imposta assistenza amministrativa fiscale internazionale lite in materia di tariffa sospensione della riscossione fiscale impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 6 marzo 2025 con il quale la ricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Sul ricorso n. 18844/2023proposto da: PIRELLI C. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta ta e dife sa dall’Avv. Giuseppe D’Amico; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempor e, rappresentat a e dife sa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n. 516/21/2023 depositata il 9 febbraio 2023. Visto l’atto depositato il 6 marzo 2025 con il quale la ricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 24/04/2025 LaPresidente tit