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Decreto — n. 12147/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12147/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12147/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 10408/2017proposto da: GIANFRANCO SCENNA,rappresentatoe difeso dall’Avv. Ascenzo Lucantonio; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempor e, rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, n. 977/5/2016 depositata il 20 ottobre 2016. Visto l’atto depositato il 23 novembre 2023 con il quale il ricorrent e ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver condonato; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 24/04/2025 LaPresidente ti

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12147/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 10408/2017proposto da: GIANFRANCO SCENNA,rappresentatoe difeso dall’Avv. Ascenzo Lucantonio; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempor e, rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, n. 977/5/2016 depositata il 20 ottobre 2016. Visto l’atto depositato il 23 novembre 2023 con il quale il ricorrent e ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver condonato; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 24/04/2025 LaPresidente ti

Parole chiave

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procedura giudiziaria tributaria concorrenza fiscale arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale assistenza amministrativa fiscale internazionale detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 23 novembre 2023 con il quale il ricorrent e ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver condonato; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 10408/2017proposto da: GIANFRANCO SCENNA,rappresentatoe difeso dall’Avv. Ascenzo Lucantonio; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempor e, rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, n. 977/5/2016 depositata il 20 ottobre 2016. Visto l’atto depositato il 23 novembre 2023 con il quale il ricorrent e ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver condonato; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 24/04/2025 LaPresidente ti