Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished, ruling that the lower court's decision to terminate the case was legally correct. The plaintiff argued against the automatic extinction, but the court found the procedural requirements for termination under the new law were met. Consequently, the process ended without a substantive judgment on the merits, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The process is automatically extinguished upon the transmission of the list of judgments for the declaration of extinction, unless parties request a hearing to contest the termination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8037/2017 R.G. proposto da: GENOVESE ROSALIA, rappresentata e difesa dall’avvocato BELLI CONTARINI EDOARDO unitamente agli avvocati CUTARELLI DANIELA e LAVIOLA LEONARDO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonché contro RISCOSSIONE SICILIA SPA, rappresentata e difeso dall'avvocato NOVARA ENZA avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. DIST. MESSINA n. 666/02/2016 depositata il 19/02/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023 e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 06/05/2025