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Ordinanza Interlocutoria — n. 12094/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for joint hearing of related tax transparency cases involving company and partners.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12094/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appellant's request to join three related tax cases for a single hearing. The appellant argued that the Regional Tax Court should have remanded the case to allow for necessary joinder between the company and its partners regarding tax transparency. The court rejected this procedural request, ruling that the cases must be heard together but ordered their transfer to a new docket for joint processing.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 375, comma 2, c.p.c.: The court may order the joint hearing of related appeals but must transfer the case to a new docket if the parties do not consent to the immediate joint discussion.

Parole chiave

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tax transparency litisconsortio joint hearing new docket procedural economy tax appeal Corte di Cassazione accesso agli atti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
In data 23 - 27 luglio 2024 il Consigliere delegato emetteva proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c., ritenendo l’unico motivo di ricorso manifestamente infondato.
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
In data4 settembre 2024 la ricorrente ha proposto istanza di trattazione e decisione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. Con decreto del 9 ottobre 2024 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 22 gennaio 2025, ai sensi degli artt.
Art. 375, comma 2, c.p.c.
Art. 14, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Con l’unico motivo di ricorso Raia Rosa Pasqua eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 1, del d.lgs.
Art. 360, comma 1, numero 4), c.p.c.
546, in relazione all’art. 360, comma 1, num.
Art. 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Deduce, in particolare, la ricorrente che, trattandosi, nel caso di specie, di accertamento di maggior reddito societario da imputare per trasparenza ai soci ex art. 5 d.P.R.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12738/2023R.G. proposto da: RAIA ROSA PASQUA,rappresentata e difesa dall’avv. Luigi La Placa in virtù di procura speciale allegata al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore,domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difesaex lege, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilian. 10121/12/2022, depositata il 30 novembre2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 22 gennaio 2025 dal consigliere relatore dott. Valentino Lenoci; AVVISO DI ACCERTAMENTO– IRPEF 2013 R.G. N. 12738/2023 Cons. est. Valentino Lenoci -Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate–Direzione provinciale di Agrigento notificata alla società Licata A. C. s.n.c. avviso di accertamento n. TY501CP00041/2016, con il quale accertava, nei confronti della suddetta società, per l’anno 2013, il maggior reddito di € 405.952,77, a fronte di un reddito d’impresa dichiarato di € 15.366,00, rideterminando le imposte IVA ed IRAP. Con separati avvisi di accertamento n. TY501CP00042/2016 e n. TY501CP00043/2016 l’Ufficio procedeva all’imputazione diretta di tale maggior reddito societario nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, per il 50% ciascuno, Licata Aurelio e Raia Rosa Pasqua, con conseguente rideterminazione delle imposte IRPEF e relative addizionali.

2. Raia Rosa Pasqua impugnava l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento la quale, con sentenza n. 1380/02/2017, depositata il 13 luglio 2017, lo rigettava.

3. Interposto gravame dalla contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria del la Sicilia (nuova denominazione della Commissione Tributaria Regionale), con sentenza n. 10121/14/2022, pronunciata il 22 novembre 2022 e depositata in segreteria il 30 novembre, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata e condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Raia Rosa Pasqua, sulla base di un unico motivo. Resistecon controricorso l’Agenzia delle Entrate . R.G. N. 12738/2023 Cons. est. Valentino Lenoci 5. In data 23 - 27 luglio 2024 il Consigliere delegato emetteva proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c., ritenendo l’unico motivo di ricorso manifestamente infondato. In data4 settembre 2024 la ricorrente ha proposto istanza di trattazione e decisione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. Con decreto del 9 ottobre 2024 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 22 gennaio 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso Raia Rosa Pasqua eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c. Deduce, in particolare, la ricorrente che, trattandosi, nel caso di specie, di accertamento di maggior reddito societario da imputare per trasparenza ai soci ex art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la C.T.R. avrebbe dovuto comunque riformare la sentenza di primo grado, rinviando il giudizio alla Corte di primo grado per la realizzazione del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci.

2. In via preliminare, appare opportuno disporre la trattazione congiunta del presente ricorso con i ricorsi nn. 12739/2023 R.G., promosso da Licata Aurelio, e n. 12741/2023 R.G., promosso dalla Licata A. C. s.n.c.,riguardanti gli avvisi di accertamento nei confronti dell’altro socio e della società per l’anno 2013. La causa deve quindi essere rinviata a nuovo ruolo. R.G. N. 12738/2023 Cons. est. Valentino Lenoci P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la trattazione congiunta con i rico