Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 12078/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to failure to notify lawyer, ordering case remitted for new hearing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12078/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the cassation appeal and ordered the case to be remitted for a new hearing. The primary issue was the failure to notify the deceased lawyer's representative of the public hearing date, violating the sixty-day appearance requirement. Consequently, the court ruled that the procedural defect necessitated a remittal to correct the notification before the case could proceed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 377, comma 2 c.p.c.; Art. 143 c.p.c.: Failure to notify the lawyer of the hearing date within the statutory period renders the hearing invalid, requiring remittal to correct the procedural defect.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal notification defect lawyer representation remittal to new hearing tax dispute procedure arretrati di locazione rinvio del dibattimento rinvio della rendita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 377, comma 2 c.p.c.
Ne consegue che, con riferimento all’udienza pubblica in questione, non risulta rispettato il termine a comparire di sessanta giorni, previsto dall’art. 377, comma 2, c.p.c.
Art. 143 c.p.c.
Valentino Lenoci Deve quindi essere disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, con rinotifica dell’avviso di trattazione a Saracini Sergio (anche, eventualmente, ai sensi dell’art. 143 c.p.c. in caso di irreperibilità) nel rispetto dei termini di legge prima della prossima udienza.
art. 143 c.p
Valentino Lenoci Deve quindi essere disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, con rinotifica dell’avviso di trattazione a Saracini Sergio (anche, eventualmente, ai sensi dell’art. 143 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8489/2020R.G. proposto da: SARACINI SERGIO, rappresentato e difeso dall’avv. Bruno Lo Giudice in virtà di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –resistente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delLazio n. 5230/02/2019, depositata il 24 settembre 2019 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2025 dal consigliere relatore dott. Valentino Lenoci; AVVISO DI ACCERTAMENTO –IRPEF 2011. R.G. N.8489/2020 Cons. est. Valentino Lenoci dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Fulvio Troncone, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità, o comunque il rigetto del ricorso; -Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale III di Roma notificava a Saracini Sergio avviso di accertamento n. TK7013204695, con il quale l’Ufficio, a seguito di P.V.C. della Guardia di Finanza, accertava, per l’anno d’imposta 2011, un maggior reddito da fabbricato, elevandolo da quello dichiarato di € 42.421,00 a quello di € 55.273,00 (con un maggior reddito accertato di € 12.852,00),in relazione alla titolarità di n. 17 contratti di locazione riferiti a n. 21 immobili di proprietà del contribuente. In particolare, tale maggior reddito derivava da n. 8 contratti di locazioni per n. 8 immobili siti in Zagarolo (Roma), di cui 4 in via Acqua Felice n. 13 ed altri 4 in via R. Lombardi n. 4.

2. Il contribuente impugnava il suddetto atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 27004/25/2017, depositata il 21 dicembre 2017, accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando il maggior reddito accertato in € 996,00, con ripresa a tassazione di detto importo con una maggiore imposta di € 378,50, oltre sanzioni ed interessi, e con compensazione delle spese di lite.

3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale delLazio, con sentenza n. 5230/02/2019, pronunciata il 9 luglio 2019 e depositata in segreteria il 24 settembre 2019 , accoglieva l’appello, R.G. N.8489/2020 Cons. est. Valentino Lenoci confermando la legittimità dell’avviso di accertamento e condannando il contribuente alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Saracini Sergio, sulla base di tre motivi(ricorso notificato il 9-10 marzo 2020). L’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c.

5. Con decreto dell’11 ottobre 2024 è stata fissata per la discussione del ricorso l’udienza pubblica del 23 gennaio 2025. All’udienza suddetta è comparso l’Avvocato dello Stato, in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate, che ha concluso come da verbale in atti. E’ intervenuto il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. -Considerato che:

1. In via preliminare, deve rilevarsi che l’avviso di trattazione per l’odierna udienza pubblica non è stato notificato al procuratore del ricorrente, avv. Bruno Lo Giudice, in quanto deceduto, mentre è stato notificato personalmente al ricorrente Saracini Sergio con le modalitàpreviste dall’art.143 c.p.c., con notifica perfezionatasi il 5 dicembre 2024 (venti giorni successivi al deposito dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza). Ne consegue che, con riferimento all’udienza pubblica in questione, non risulta rispettato il termine a comparire di sessanta giorni, previsto dall’art. 377, comma 2, c.p.c. R.G. N.8489/2020 Cons. est. Valentino Lenoci Deve quindi essere disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, con rinotifica dell’avviso di trattazione a Saracini Sergio (anche, eventualmente, ai sensi dell’art. 143 c.p.c. in caso di irreperibilità) nel rispetto dei termini di legge prima della prossima udienza. P.Q.M La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa, per