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Decreto — n. 12071/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 12071/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Ortofrutticola Tiraboschi S.r.l., had not acted on the court's proposal to define the judgment, while the opposing party, the Revenue Agency, contended the silence constituted a waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such inaction results in the automatic renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal to define the judgment within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision forty day period procedural renunciation taxation appeal dismissal notifica tardiva dei difetti tempestività dell'inoltro preclusione per tardività

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; spese a carico del ricorrente che vi ha dato causa.
art. 380-bis c.p
975/2022, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione 26^, depositata il 12.03.2022; Rilevato che: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; spese a carico del ricorrente che vi ha dato causa.
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Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE DELEGATO Letto il ricorso iscritto al n. 21778/2022 R.G. proposto da: ORTOFRUTTICOLA TIRABOSCHI S.r.l. -ricorrente- contro: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -controricorrente- Avverso la SENTENZA n. 975/2022, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione 26^, depositata il 12.03.2022; Rilevato che: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; spese a carico del ricorrente che vi ha dato causa. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Pone a carico del ricorrente le spese che liquida in € 2800,00 oltre spese prenotate a debito Roma, i