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Decreto — n. 12061/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 12061/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, De Stefano Gerrico, had filed a request against the Regional Tax Commission's sentence but did not act within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the dismissal of the case and the assignment of costs to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days constitutes a deemed withdrawal of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal appeal forty day deadline proposal for judgment extinction of proceedings costs to appellant

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
93/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO, pubblicata il 29/01/2019 Rilevato che: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; spese a carico del ricorrente che vi ha dato causa.
art. 380-bis c.p
93/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO, pubblicata il 29/01/2019 Rilevato che: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; spese a carico del ricorrente che vi ha dato causa.

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Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE DELEGATO Letto il ricorso iscritto al n. 19531/2019 R.G. proposto da: DE STEFANO GERRICO, -Ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -Controricorrente- avverso la SENTENZA n. 93/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO, pubblicata il 29/01/2019 Rilevato che: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; spese a carico del ricorrente che vi ha dato causa. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Roma, il 23 a