Civil procedure dismissed: court declares process extinguished due to automatic termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished following a decree issued by the Lazio Regional Court. The lower court ruled that the process terminated automatically because the tax authority's act of listing the case in the extinction register satisfied the statutory requirements for case closure under the new legislative framework. Consequently, the court upheld this procedural outcome, confirming that no further judicial action is required absent a specific request to schedule a hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The process is automatically extinguished upon the transmission of the case to the extinction register, unless the parties explicitly request a hearing to be scheduled.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27453/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro FITZPATRICK MICHAEL, rappresentata e difesa dall’avvocato GIGLIO SERENA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.1735/ 06/ 2022 depositata il 12/04/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 22/04/2025 LaPresi