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Decreto — n. 12031/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12031/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12031/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE DELEGATO Letto il ricorso iscritto al n. 16261/2021 R.G. proposto da: VALERI Alessandro -ricorrente- contro: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -resistente- nonché contro: REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro-tempore -intimata- Avverso la SENTENZA n. 4062/2020, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione 10^, depositata il 17.12.2020; Rilevato che: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; spese a carico del ricorrente che vi ha dato causa. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Roma,

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12031/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 16261/2021 R.G. proposto da: VALERI Alessandro -ricorrente- contro: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -resistente- nonché contro: REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro-tempore -intimata- Avverso la SENTENZA n. 4062/2020, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione 10^, depositata il 17.12.2020; Rilevato che: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; spese a carico del ricorrente che vi ha dato causa. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Roma,

Parole chiave

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notifica tardiva dei difetti preclusione per tardività tempestività dell'inoltro istanza tardiva di restituzione dei termini ritardo ingiustificato disdetta tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
4062/2020, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione 10^, depositata il 17.12.2020; Rilevato che: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; spese a carico del ricorrente che vi ha dato causa.
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Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE DELEGATO Letto il ricorso iscritto al n. 16261/2021 R.G. proposto da: VALERI Alessandro -ricorrente- contro: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -resistente- nonché contro: REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro-tempore -intimata- Avverso la SENTENZA n. 4062/2020, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione 10^, depositata il 17.12.2020; Rilevato che: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; spese a carico del ricorrente che vi ha dato causa. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Roma,