Cassation court dismisses appeal and remands case regarding 'Rottamazione Quater' tax debt suspension rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the taxpayer's appeal against the second-instance judgment, which had rejected the claim of tax office inaction. The taxpayer subsequently attempted to settle by joining the 'Rottamazione Quater' plan, arguing this extinguished the interest to sue. The court declined to rule on the merits, instead remanding the case to a different judge to await a new ruling on the specific legal effects of joining this debt restructuring scheme.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 236, della legge 197/2022; Art. 374, cod. proc. civ.: The court must remand the case to await a definitive ruling on whether joining the 'Rottamazione Quater' plan suspends pending tax litigation or allows immediate dismissal.
Parole chiave
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nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 1 1 9 64 / 20 2 3 , propost o da: GABRIELLI GUIDO, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio eletto presso il suo studio in ROMA, VIA MERULANA, N. 76 -ricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege a ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI, N. 12 -resistente- avverso la sentenza n. 5388/2022della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio , depositata il 24 novembre 2022 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° aprile2025 dal consigliere dott. Francesco Cortesi . Rilevato che:
1. Guido Gabrielli propose opposizione alla cartella di pagamento notificatagli l’8 maggio 2019, emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 in relazione a maggiore Irpef per l’anno di imposta 2014. La Corte adìta accolse il ricorso, ritenendo l’Ufficio decaduto dalla potestà impositiva.
2. La sentenza fu vittoriosamente impugnata dal concessionario per la riscossione. I giudici regionali esclusero che fosse maturata la decadenza rilevata in primo grado, in quanto, ai sensi dell’art. 25, comma primo, lett. b), del d.P.R. n. 602/1973, la cartella di pagamento con la quale è liquidata la maggiore imposta a seguito di controllo formale va notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Inoltre, statuendo sulle questioni riproposte dal contribuente ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., rilevarono che la cartella era stata regolarmente preceduta dalla comunicazione degli esiti del controllo formale e ritualmente notificata.
3. Guido Gabrielli ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a duemotivi. ADER – Agenzia delle entrate riscossione ha depositato foglio contenente richiesta di partecipazione all’udienza di discussione. Il contribuente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza. Considerato che:
1. Con il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 6 della l. n. 212/2000 e 60 del d.P.R. n. 600/1973, il ricorrente assume che i giudici d’appello avrebbero errato nel ritenere valida la cartella di pagamento pur in assenza della necessaria preventiva notifica dell’avviso presupposto. Rileva, al riguardo, di aver eccepito tale vizio fin dall’introduzione del giudizio di primo grado, evidenziando che la comunicazione degli esiti del controllo formale, contenuta nella cartella opposta, era ambigua e inidonea a soddisfare l’onere che gravava sull’Ufficio.
2. Con il secondo mezzo il ricorrente deduce «violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., degli artt. 6 e 6-ter d.lgs. 82/2005, dell’art. 60 d.P.R. 600/73 e dell’art. 26 d.P.R. 602/73». La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile, e comunque infondat a , la sua deduzione di nullità - inesistenza della notifica della cartella di pagamento.
3. Occorre preliminarmente rilevare che, con la memoria depositata in prossimità dell’udienza, il contribuente ha dichiarato di aver «inteso aderire alla Definizione Agevolata, cd. Rottamazione quater», allegando la domanda recante numero di protocollo W - 2023060807109380, che prevede un piano di rateizzazione destinato a concludersi il 30 novembre 2027. La memoria è corredata dalla copia delle quietanze di saldo dei ratei finora versati (nonché da un estratto-conto che attesta la situazione dei pagamenti, reperito dal contribuente sul sito internet di ADER) e contiene una richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere in quanto «l’adesione alla rottamazione quater agisce come causa estintiva ope legis esterna alle vicende processuali e fa venir meno l’interesse ad agire».
4. In relazione a detta richiesta, il Collegio osserva che, con recentissima ordinanza interlocutoria (n. 5830/2025), questa sezione ha ritenuto di rimettere la causa alla Prima Presidente, in vista di eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., in relazione al seguente quesito: “Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione diinammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse”.
Poiché la soluzione del quesito è rilevante anche per il presente giudizio, appare opportuno disporre rinvio a nuovo ruolo in attesa della relativa de