Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency dismissed after court declared case extinguished by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil procedure extinguished, dismissing the appeal filed by DARMAR SRL against the Agenzia delle Entrate. The lower court had already determined that the litigation ended automatically under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022 due to the absence of a formal denial of the tax assessment. Consequently, the Supreme Court upheld this procedural extinction without addressing the merits of the underlying tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The civil procedure is automatically extinguished when the tax authority fails to issue a formal denial of the assessment within the statutory timeframe, thereby terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30101/2021 R.G. proposto da : DARMAR SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato CHIANURA GAETANO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.TOSCANA n.396/ 2/ 2021 depositata il 15/04/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 22/04/2025 LaPres