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Ordinanza — n. 11997/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax refund claim due to generic request lacking specific payment details and amounts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11997/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Regional Tax Commission's decision to grant a tax refund to a military pensioner. The taxpayer had submitted a generic request for reimbursement without specifying the exact amounts of deductions or payments made. The court ruled that such vague requests cannot trigger a legally actionable administrative silence and are therefore inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 19 comma 1 lett. g) D.Lgs. 546/1992; Art. 382 comma 3 c.p.c.: A tax refund request lacking specific details on payments and amounts is legally invalid and inadmissible, rendering the administrative silence non-impugnable and necessitating the cassation of the lower court's decision without remittal.

Parole chiave

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tax refund request administrative silence generic request inadmissibility IRPEF deductions cassation without remittal tassa d'esenzione dall'obbligo militare ricupero d'imposta deducibilità dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 19 comma 1 lett. g) D.Lgs. 546/1992
c.p.c., è denunciata l’inosservanza dell’art. 19, comma 1, lettera g), e comma 3, del D.
Art. 382 comma 3 c.p.c.
Art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 62 comma 2 D.Lgs. 546/1992

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27377/2019
Cass. n. 27377/2019, Cass.
Cass. n. 4565/2020
27377/2019, Cass. n. 4565/2020, Cass.
Cass. n. 19001/2023
4565/2020, Cass. n. 19001/2023, Cass.
Cass. n. 30238/2023
19001/2023, Cass. n. 30238/2023).
Cass. Sez. Un. n. 27209/2009
Cass. Sez. Un. n. 27209/2009; nello stesso senso, ex ceteris, Cass.
Cass. n. 10960/2020
27209/2009; nello stesso senso, ex ceteris, Cass. n. 10960/2020, Cass.
Cass. n. 10141/2023
10960/2020, Cass. n. 10141/2023).
Sez. Un. n. 27209/2009
Sez. Un. n. 27209/2009; nello stesso senso, ex ceteris, Cass.
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Testo completo

ricorso iscritto al n. 17266/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro MACCARONI GRAZIANO -intimato- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE n. 582/2020 depositata il 25 settembre 2020 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 marzo 2025 dal Consigliere CHIECA Danilo FATTI DI CAUSA Graziano Maccaroni presentava alla Direzione Regionale delle Marche dell’Agenzia delle Entrate due successive istanze di rimborso delle ritenute subite sulla pensione privilegiata ordinaria militare erogata in suo favore, assumendo che la stessa dovesse ritenersi esente dall’IRPEF ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.P.R. n. 601 del 1973.

Formatosi il silenzio-rifiuto, il contribuente impugnava il diniego opposto dall’Amministrazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona. Il giudizio così incardinato si concludeva con esito sfavorevole al ricorrente. La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, la quale, con sentenza n. 582/2020 del 25 settembre 2020, accoglieva l’originario ricorso del contribuente nei limiti dei termini prescrizionali e decadenziali ivi stabiliti. Contro questa sentenza, notificata il 13 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

Il Maccaroni è rimasto intimato. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

4) c.p.c., è denunciata l’inosservanza dell’art. 19, comma 1, lettera g), e comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, nonchè degli artt. 37 e 38 del D.P.R. n. 602 del 1973. 1.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver omesso di dichiarare l’originaria improponibilità della domanda del contribuente. 1.2 Viene, al riguardo, posto in evidenza che l’istanza di rimborso presentata dal Maccaroni risultava estremamente generica, non avendo egli quantificato l’importo preteso in restituzione. A fronte di una simile richiesta, doveva escludersi che si fosse formato un silenzio significativo dell’Amministrazione Finanziaria impugnabile dinanzi al giudice tributario ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera g), del D.

Lgs. n. 546 del 1992. 1.3. Il motivo è fondato. 1.4 Per costante orientamento di questa Corte, le domande di rimborso prive dell’indicazione degli estremi dei versamenti eseguiti e dell’ammontare delle ritenute IRPEF subite, nonchè degli importi pretesi in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, quindi, idonee alla formazione di un silenzio- rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; nè tale vizio è sanabile mediante il successivo deposito di documenti volti a colmare le anzidette lacune, il quale risulterebbe comunque tardivo per essere intervenuto nel corso di un procedimento che nemmeno avrebbe dovuto avere inizio (cfr.

Cass. n. 27377/2019, Cass. n. 4565/2020, Cass. n. 19001/2023, Cass. n. 30238/2023). 1.5 È stato, inoltre, ripetutamente affermato che la proposizione di un’azione di accertamento innanzi al giudice tributario, pur risultando estranea al modulo di tale processo, che deve essere necessariamente introdotto con l’impugnazione di specifici atti, non dà luogo a un’ipotesi di difetto di giurisdizione, essendo questa attribuita in via esclusiva e «ratione materiae» , e non in considerazione del «petitum» , bensì all’improponibilità della domanda.

Tale improponibilità è rilevabile d’ufficio nel giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 382, comma 3,c.p.c., e determina la cassazione senza rinvio della decisione di merito che si sia pronunciata sulla domanda nonostante l’inesistenza di un atto (anche di solo silenzio- rigetto) suscettibile di impugnazione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 27209/2009; nello stesso senso, ex ceteris, Cass. n. 10960/2020, Cass. n. 10141/2023). 1.6 Tanto premesso in punto di diritto, va osservato che l’odierno ricorso per cassazione, in ossequio al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n.

6) c.p.c., riporta il contenuto dell’istanza di rimborso presentata dal Maccaroni alla Direzione Regionale delle Marche dell’Agenzia delle Entrate il 28 luglio 2008, già prodotta in allegato al libello introduttivo del giudizio svoltosi dinanzi alla CTP di Ancona e ridepositata in questa sede dalla stessa Amministrazione impugnante. 1.7 Orbene, essa era palesemente mancante dell’indicazione dell’ammontare delle imposte asseritamente versate e del «quantum»richiesto a titolo di ripetizione d’indebito. 1.8 Per la sua estrema genericità, una siffatta richiesta risultava, in tutta evidenza, inidonea a determinare la formazione di un silenzio- rifiuto impugnabile a norma dell’art. 19, comma 1, lettera g), del D. Lgs. n. 546 del 1992, come a ragione sostenuto dalla difesa erariale in linea con l’insegnamento nomofilattico dianzi richiamato.

2. Deve, conseguentemente, disporsi, ai sensi degli artt. 382, comma 3, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione senza rinvio della gravata sentenza perchè la domanda non poteva essere proposta.

3. Le spese del doppio grado di merito possono essere interamente compensate fra le parti, tenuto conto dei difformi orientamenti giurisprudenziali all’epoca esistenti, mentre quelle del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio l’impugnata sentenza perché la domanda non poteva essere proposta; compensa interamente fra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna il Maccaroni a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 6.000 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito. Così deciso in Roma, nella camera