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Decreto — n. 11974/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency dismissed due to extinction of proceedings by law.

Numero d'incarto Decreto — n. 11974/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil proceedings against the Italian Revenue Agency extinguished. The lower court found that the case was formally closed under specific legislative provisions regarding the termination of litigation, noting no pending objections. Consequently, the Supreme Court upheld the dismissal, ruling that the procedural extinction was legally mandated and binding on the parties.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a lawsuit is formally extinguished by law without a substantive ruling on the merits, the proceedings terminate automatically and the case is dismissed.

Parole chiave

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procedural extinction tax litigation formal closure civil procedure dismissal by law arretrati d'imposta assistenza amministrativa fiscale internazionale sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29386/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SAN CARLO SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato LEONI RUDI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n.269/ 02/ 2021 depositata il 20/04/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 18/04/2025 Il Pres