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Ordinanza — n. 11971/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for material error correction due to missing document but corrects the decree ex officio.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11971/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required original decree as mandated by Article 369 of the Code of Civil Procedure. Despite this procedural defect, the Court exercised its power to correct the decree ex officio after verifying a clear clerical error involving an extra zero in the litigation costs. Consequently, the judgment was corrected to reflect the intended amount of 2,900 euros rather than 29,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis, comma 1, c.p.c.; Art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.: While a correction appeal requires the original decree to be submitted under penalty of inadmissibility, the Court may correct its own decisions ex officio if a clear clerical error exists and the adversarial process has been properly established.

Parole chiave

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material error correction clerical mistake ex officio amendment procedural inadmissibility litigation costs Code of Civil Procedure clerical refuso accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis, comma 1, c.p.c.
●considerato che: - a norma dell’art. 391 - bis , comma 1, primo periodo, c.p.c., al ricorso per la correzione di errori materiali contenuti in sentenze, ordinanze o decreti pronunciati da questa Corte si applicano gli artt.
Art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
365 e seguenti dello stesso codice, e quindi anche l’art. 369, comma 2, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12983/2020
2), il quale prescrive che insieme con il ricorso venga depositata, a pena di improcedibilità, copia autentica del provvedimento cui esso si riferisce (cfr., sull’argomento, Cass. n. 12983/2020, Cass.
Cass. n. 15238/2015
12983/2020, Cass. n. 15238/2015); - il Comune di Calvi Risorta non ha provveduto a tanto, onde il ricorso in oggetto va incontro a una declaratoria di improcedibilità; - l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art.
Cass. Sez. Un. n. 4353/2023
Cass. n. 2382/2023
Cass. Sez. Un. n. 29432/2024
Cass. Sez. Un. n. 29432/2024); P.Q.M dispone la correzione del decreto n.
Sez. Un. n. 4353/2023
Sez. Un. n. 29432/2024
Sez. Un. n. 29432/2024); P.Q.M dispone la correzione del decreto n.
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Testo completo

sul ricorso ex art 391-bis, comma 1, c.p.c. iscritto al n. 22422/2024 R.G. proposto da COMUNE DI CALVI RISORTA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Marciano (domicilio digitale: raffaele.marciano@pecavvocatinola.it) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE (ADER), in persona del Presidente pro tempore -intimate- per la correzione del DECRETO della C ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N. 25830/2024 depositato il 27 settembre 2024 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 marzo 2025 dal Consigliere Danilo CHIECA ●rilevato che: - il Comune di Calvi Risorta (CE), ricorrente per cassazione nel procedimento iscritto al n. 25506/2023 R.G., definito con decreto di estinzione n. 25830/2024 del 26 settembre 2024, depositato il giorno successivo, ha chiesto la correzione del citato provvedimento, in quanto asseritamente affetto da errore materiale nell’indicazione dell’importo delle spese processuali poste a suo carico, liquidate in 29.000, anziché in 2.900 euro; - il ricorso è stato notificato in data 28 ottobre 2024 all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Entrate -Riscossione, altre parti del suddetto procedimento, le quali sono entrambe rimaste intimate;

●considerato che: - a norma dell’art. 391 - bis , comma 1, primo periodo, c.p.c., al ricorso per la correzione di errori materiali contenuti in sentenze, ordinanze o decreti pronunciati da questa Corte si applicano gli artt. 365 e seguenti dello stesso codice, e quindi anche l’art. 369, comma 2, n. 2), il quale prescrive che insieme con il ricorso venga depositata, a pena di improcedibilità, copia autentica del provvedimento cui esso si riferisce (cfr., sull’argomento, Cass. n. 12983/2020, Cass. n. 15238/2015); - il Comune di Calvi Risorta non ha provveduto a tanto, onde il ricorso in oggetto va incontro a una declaratoria di improcedibilità; - l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 - bis , comma 1, c.p.c. comunque non impedisce alla Corte di correggere d’ufficio le proprie statuizioni, purchè sia stato instaurato il contraddittorio e sussistano le condizioni per l’intervento emendativo, prevalendo l’esigenza di rimediare all’incoerenza fra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale e il suo reale contenuto (cfr.

Cass. Sez. Un. n. 4353/2023); -nel caso di specie, il contraddittorio è stato ritualmente instaurato nei confronti delle parti legittimate a interloquire; inoltre, dall’esame del fascicolo relativo al procedimento summenzionato emerge chiaramente che, a fronte di un valore della controversia indicato in 109.810,46 euro, le spese sono state liquidate in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate in 29.000 euro, anzichè in 2.900 euro, a causa dell’inavvertita aggiunta di uno zero dovuta a un mero refuso (per un’analoga fattispecie vedasi Cass. n. 2382/2023); - alla luce di quanto precede, può, dunque, disporsi d’ufficio la correzione del provvedimento dianzi richiamato; -non deve statuirsi in ordine alle spese del presente procedimento, in ragione della sua natura sostanzialmente amministrativa (cfr.

Cass. Sez. Un. n. 29432/2024); P.Q.M dispone la correzione del decreto n. 25830/2024 pronunciato da questa Corte il 26 settembre 2024, depositato il giorno successivo, nel senso che, laddove è scritto Euro 29000 , deve leggersi e intendersi Euro 2.900 ; manda alla Cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza sull’originale del citato provvedimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Sup