Civil procedure: Court declares litigation extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil procedure extinguished following a lower court's finding that the case terminated automatically under specific tax law articles. The appellant, Francesco Martines, challenged a decision where the tax authority's inclusion of the case in an extinction list was deemed to satisfy statutory requirements for case closure. The Supreme Court upheld the dismissal, ruling that the procedural conditions for automatic extinction were met and no further judicial action was necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: When a tax dispute is formally included in the list of extinguished proceedings by the tax authority, the litigation terminates automatically unless parties explicitly request a hearing to contest the extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6922/2021 R.G. proposto da : MARTINES FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato D'AYALA VALVA FRANCESCO, unitamente all'avvocato FIORENTINI LICIA contro AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE CENTRALE, AGENZIA DELLE ENTRATE FIREZIONE PROVINCIALE MESSINA, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n.5072/ 02/ 2020 depositata il 25/09/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 18/04/2025 Il Pr