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Ordinanza — n. 11958/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax court judgment for lack of reasoning on debt offset exception.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11958/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Court's judgment due to a fundamental lack of reasoning regarding the tax agency's debt offset exception. The taxpayer argued the lower court failed to explain why the agency's debt claim was valid despite the taxpayer's own appeal documents highlighting the absence of detailed supporting documents. The court ruled that a judgment must dynamically describe the cognitive process leading to the decision, not merely state the outcome, and remanded the case for a new, properly reasoned examination.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, lett. e c.p.c.; Art. 69 R.D. n. 2440/1923: A judgment is null if the reasoning is merely apparent and fails to describe the cognitive process used to reach the conclusion, preventing effective judicial control over the logic of the decision.

Parole chiave

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lack of reasoning nullity of judgment tax debt offset cognitive process remand for retrial arretrati d'imposta restituzione dell'imposta assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, lett. e c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso Esso Italiana SPA denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, п.
Art. 69 R.D. n. 2440/1923
3c.p.c., la «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 69 del R.D.
Art. 2697 c.c.
2440/1923, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c.» 2.
Art. 10 I. n. 212/2000
3 c.p.c., la « Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 della I.
Art. 57 comma primo D. Lgs. 546/92
L'eccezione in tal modo proposta non può essere considerata nuova ai sensi dell'art. 57 comma prim o D .
art. 2697 c.c
2440/1923, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c.» 2.

Giurisprudenza citata

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Cass. 23/01/2006, n. 1236
Cass. 23/01/2006, n. 1236; Cass.29/07/2016, n.
Cass. 29/07/2016, n. 15964
Cass. 20/12/2018, n. 32980
15964; Cass. 20/12/2018, n. 32980; Cass.08/10/2020, n.
Cass. 08/10/2020, n. 21700
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7665/2022 R.G. proposto da : ESSO ITALIANA SRL, con l’avvocato Mario Del Vaglio -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato -resistente- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazion. 4046/2021 depositata i l 14/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. La Esso Italiana SPA presentava, in data 25 settembre 1998, istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 602/1973, con la quale richiedeva all'Amministrazione finanziaria la restituzione dell'eccedenza di Irpeg indebitamente versata, per errore nella liquidazione del tributo, per un importo pari a lire 274.109.000,00 (euro 141.565,50).

2. A fronte della perdurante assenza di riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate, a tale istanza facevano seguito numerosi solleciti, l'ultimo dei quali risalente al 30 aprile 2008.

3. Avverso il silenzio rifiuto formatosi, la società, in data 7 novembre 2017, proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che lo accoglieva, in particolare motivando, quanto alla eccezione di prescrizione sollevata dall’Agenzia delle entrate, che Esso Italiana SPA aveva prodotto atti interruttivi e, con riguardo al merito che, a fronte della incontestata esistenza del credito maturato dalla società, l’Amministrazione finanziaria aveva opposto genericamente la s ussistenza di debiti verso l’erario, senza offrirne adeguata documentazione.

4. La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, per quanto ancora qui rileva, confermato il rigetto del l’eccezione di prescrizione opposta dall’Amministrazione finanziaria, accoglieva l’appello erariale.

5. Avverso la predetta sentenza ricorre la società contribuente con tre motivi. L’Agenzia delle entrate ha depositato foglio di costituzione per l’eventuale discussione in pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso Esso Italiana SPA denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, п. 3c.p.c., la «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 69 del R.D. n. 2440/1923, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c.» 2. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, п. e c.p.c., la « Nullità della sentenza per omessa motivazione».

3. Con il terzo strumento di impugnazione si lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, п. 3 c.p.c., la « Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 della I. n. 212/2000».

4. Il secondo motivo, da esaminarsi in via di precedenza, in quanto con esso si eccepisce la nullità della sentenza impugnata, è fondato. 4.1. La violazione denunciata si configura quando la motivazione «manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero ... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata» (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598). 4.2.

In particolare, si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture.

Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella «perplessa e incomprensibile»; in entrambi i casi, invero - e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232 e le sentenze in essa citate). 4.3. Ancora, il giudice non può, nella motivazione, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto "statico" della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto "dinamico" della dichiarazione stessa: cfr.

Cass. 23/01/2006, n. 1236; Cass.29/07/2016, n. 15964; Cass. 20/12/2018, n. 32980; Cass.08/10/2020, n. 21700) 4.4. Nel caso in esame, la CTR ha deciso con una motivazione apparente perché, pur graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture. 4.5.

In particolare, la sentenza impugnata corrisponde paradigmaticamente alle patologie motivazionali categorizzate nei citati arresti giurisprudenziali, essendosi limitata ad assumere la fondatezza della eccezione sollevata dalla Difesa erariale senza alcun riferimento al compendio probatorio offerto dall’Agenzia, ritenuto inidoneo dai giudici di primo grado, e nuovamente contestato dalla società con le proprie controdeduzioni di appello, laddove espressamente aveva rilevato « l’assenza di un documento di dettaglio (non lo è l'allegato prodotto nell'appello dell'Ufficio)». 4.6.

La CTR si è infatti, limitata a d argomentare in merito alla questione dell’ammissibilità dell’eccezione dell’Agenzia, senza motivare in merito alla sua, contestata , fondatezza , nei seguenti termini: «La appellante Agenzia tuttavia ha altresì eccepito quanto disposto dall'art. 69 RD 2440/1923 in ordine alla possibilità per l'Amministrazione finanziaria di sospendere il rimborso di crediti vantati da un contribuente che, al contempo, sia debitore verso il Fisco. La stessa Agenzia ha precisato che al momento della proposizione dell'appello la situazione debitoria della società verso l'Amministrazione era pari ad € 330.680,76 laddove il credito da essa vantato risponde, come già evidenziato, al minore importo di € 141.565,48.

L'eccezione in tal modo proposta non può essere considerata nuova ai sensi dell'art. 57 comma prim o D . Lgs . 546/92, nel suo concreto costituireuna migliore precisazione della eccezione di compensazione tra crediti e debiti già avanzata in primo grado, e ritenuta generica dalla CTP».

5. Assorbiti i restanti motivi, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affi