Cassation court dismisses admissibility objection and remands case to verify tax notice timeliness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court dismissed the taxpayer's admissibility objection regarding the lack of specific documents and remanded the case for new notification. The taxpayer argued the lower court incorrectly declared the appeal inadmissible due to procedural defects, while the Revenue Agency contested the timeliness of the filing. The Court ruled that while the appeal's sufficiency was met, the timeliness of the submission relative to the tax notice requires verification of the case files before a final decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 and n. 4 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; The Court may remand proceedings to verify the timeliness of an appeal when the lower court's declaration of inadmissibility depends on facts not yet ascertained, rather than dismissing the appeal outright.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21563/2020 R.G. proposto da : MALLUZZO LUIGI MARIA, con gli Avvocati Bruno Chiarantano e Salvatore Rijli -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria n. 4384/2019 depositata il 25/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. In controversia afferente alla impugnazione di cartella di pagamento relativa ad Irpef –add. Reg. per gli anni di imposta 2007 e 2008, emessa nei confronti di Luigi Maria Malluzzo, il contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR della Calabria, che ha dichiarato inammissibile il ricorso originario del contribuente, rilevando il difetto di prova della sua tempestiva proposizione.
2. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.
3. Con ordinanza interlocutoria n. 29072 dell’ 11/11/2024 questa Corte ha dispostola rinnovazione della notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate -Riscossione presso l'Avvocatura Generale dello Stat o. In data 13/12/2024 l’Agenzia delle entrate ha depositato documentazione di rituale rinnovazione della notifica. L’Agenzia delle entrate –Riscossione è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE.
1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta la «Violazione e falsa applicazione artt. 20, 21 e 56 D.lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.».
2. Con il secondo strumento di impugnazione il ricorrente denuncia la «Violazione e falsa applicazione artt. 20, 21 e 56 D.lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3». 3.Lamenta il ricorrente che il Giudice di seconde cure abbia ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo pur a fronte della documentata tempestività dell'impugnazione e per avere affrontato d'ufficio la questione che invece risultava coperta dal giudicato interno».
4. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità dei motivi per difetto di autosufficienza o specificità sollevata da parte controricorrente. 4.1. Questa Corte ha affermato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati. (Cass.
Sez. 1-, Sentenza n. 12481 del 19/04/2022). 4.2. Nella specie, il ricorrente ha richiamato gli atti su cui ha fondato la propria doglianza, trascrivendone i passaggi di interesse, e segnatamente stralci dell’atto di controdeduzioni in primo grado dell’Agenzia delle entrate e della sentenza di primo grado. Ogni ulteriore valutazione appartiene all’ambito della fondatezza e già non più della ammissibilità dei motivi.
5. Tuttavia, al fine di poter verificare la –controversa – tempestività della proposizione del ricorso in relazione alla notifica della cartella di pagamento impugnata, occorre disporre l’acquisizione dei fascicoli deigiudizi di merito. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo