Cassation Court dismisses tax appeal claiming necessary joinder violation due to simultaneous joint proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a second-instance court ruling that found a violation of necessary joinder. Although the taxpayer argued that separate proceedings for the company and its partners violated procedural rights, the court noted that all parties were aware of the related cases and defended them simultaneously. The decision affirmed that when causes share identical objectives, defenses, and outcomes, separate judgments do not constitute a nullity if the principle of contradiction is effectively respected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111, comma 2, Cost.; Art. 6 CEDU; Art. 13 CEDU: In cases involving a partnership and its partners where the same tax assessment is the basis for separate but related proceedings, a declaration of nullity for lack of necessary joinder is not required if the parties were aware of the other proceedings and maintained identical defenses and outcomes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Rosa Pasqua RAIA, con avv. Luigi La Placa; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente Avverso la sentenza della C.G.T. di 2^ grado della Sicilia, n. 10143/2022 depositata il 30 novembre 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2025dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE La contribuente propone ricorso fondato su un unico motivo avverso la pronuncia della C.G.T. di 2^ grado in quanto pronunciata in violazione del litisconsorzio necessario tra la stessa ricorrente, la società e gli altri soci.
L’Agenzia delle Entrate resiste a mezzo di controricorso. Successivamente in data 20 luglio 2024 veniva depositata proposta di definizione accelerata sul presupposto del rispetto del contraddittorio essendo state le cause inerenti tutte le parti del LITSCONSORZIO NECESSARIO rapporto plurisoggettivo erano state trattate simultaneamente, e la contribuente depositava tempestiva istanza di decisione. CONSIDERATO CHE 1.Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni espresse nella proposta. Invero, pur sussistendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario con la società e l’altro socio, i ricorsi contro i singoli avvisi di accertamento (società e soci) sono stati comunque trattati congiuntamente, e quindi il litisconsorzio processuale è stato sostanzialmente rispettato, essendo peraltro i ricorrenti consapevoli della pendenza dei diversi giudizi, anche perché difesi dallo stesso procuratore.
Invero in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, allorquando, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, vi sia:
1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi;
2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese;
3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito;
4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio. (cfr.
Cass. 13.12.2017, n. 29843; Cass. 18.2.2010, n. 3830). Va dunque affermato il seguente principio di diritto “In presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, allorquando, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, vi sia:
1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi;
2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese;
3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito;
4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici”. Nella specie tutti tali requisiti sono pacificamente presenti, come accertato dallo stesso giudice d’appello, e non contestato.
2. In definitiva deve pronunciarsi il rigetto del ricorso. In ordine alle spese le stesse vanno poste a carico della ricorrente, aumentate della metà ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., e ulteriormente alla somma di € 1000,00 ai sensi del quarto comma della stessa disposizione. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.800,00,oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente dell’ulteriore somma di € 2.900,00 Ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 1000,00. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versar