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Ordinanza Interlocutoria — n. 11937/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court orders integration of unnotified co-defendant in tax appeal litigation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11937/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione ordered the integration of the procedural consortium by notifying Rosario Apicella, who was a co-defendant in the lower court proceedings but had not been notified of the Cassation appeal. The tax agency argued that the appeal against the second-instance judgment required all parties to be present, while the appellant contended that the omission was a minor procedural defect. The court ruled that because the judgment's effects extended to Apicella, the court must ensure his contradictory rights are protected by ordering his notification within 60 days.

Regesto Legislator

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Art. 103 c.p.c.; Art. 364 c.p.c.: When a judgment in a tax dispute affects a party who was not notified of the appeal or did not constitute themselves, the court must order the integration of the procedural consortium to ensure the protection of contradictory rights.

Parole chiave

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tax appeal procedure integration of procedural consortium unnotified co-defendant contradictory rights protection tax liability transfer Corte di Cassazione litisconsorzio processuale assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 103 c.p.c.
Art. 364 c.p.c.
Art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992
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Testo completo

uente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4377/2024R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domi- ciliata in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro CARBONE ITALO , rappresentato e difeso dall’Avv. Arturo Vassallo (PEC: studiolegalevassallo@pec.ordineforense.salerno.it ), domici- liatopresso la Cancelleria della Corte di cassazione ; –controricorrente – Oggetto:litisconsorzio avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania n. 461 3 / 5 /20 2 3 , depositata i n data 2 5 . 7 .20 2 3 enon notificata .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 1 gennaio 202 5 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: Consentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campanian. 461 3 /5 /20 23 depositata in data 25 . 7 .20 23 veniva par- zialmente accolto l’appello propost o da Italo Carbone, n.q. di liqui- datorep.t. ed ex socio e d a Rosario Apicella n.q. di socio titolare del 100%del capitale della società ROEMA S.r.l. cancellata dal registro delleimprese in data 15/09 /2020. Venivacosì riformata la sentenza della Commissione t ributaria pro- vincialedi Salerno n. 14 40 /9/2022 la quale aveva rigettato l’avviso diintimazione per II.DD. e IVA relative all’anno di imposta 20 10 in conseguenzadell’iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli in pendenza diprocesso ai sensi dell’a rt. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 per mancato pagamentodell’importo oggetto dell’avviso di accertamento relativo al medesimo periodo di imposta a seguito della sentenza n.2525/12/21emessa dalla CTR e favorevole all’Amministrazione fi- nanziaria.Il giudice d’appello accoglieva l’appello limitatamente alle sanzionitributarie che riteneva riferibili alla sola persona giudica e, aseguito della sua cancellazione dal registro delle imprese, non tra- smissibiliin capo a Italo Carbone e Rosario Apicella.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenziadelle Entrate affidato a d un unico motiv o , cui replica con controricorsoItalo Carbone . Considerato che: In primo e secondo grado è stato parte costituita nel processo Rosa- rio Apicella, n.q. di socio titolare del 100% del capitale della società ROEMA S.r.l. cancellata dal registro delle imprese in data 15/09/2020, e nei confronti del quale la sentenza impugnata spiega effetto, ma non risulta gli sia stato notificato il ricorso per Cassazione né si è costituito spontaneamente.

Dev’essere perciò ricostituito il litisconsorzio processuale attraverso l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti a cura della parte più diligente; P.Q.M La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Rosario Apicellaentro 60 giorni dalla comunicazione della presente