Cassation court dismisses appeal regarding civil procedure extinction due to lack of specific request for hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal against a lower court ruling that declared the civil procedure extinct. The lower court found the case extinguished because the tax authority's list confirmed the regular conclusion of the dispute under specific legislative provisions without any denial. The court upheld this decision because the appellant failed to explicitly request the scheduling of a hearing as required by the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The procedure is extinguished by the confirmation of dispute resolution in the tax authority's list unless the parties specifically request a hearing to be fixed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10367/2021 R.G. proposto da : BALOSSI RESTELLI PAOLO FRANCESCO LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato PACE FABIO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. LOMBARDIA n. 2115/ 07 2020 depositata il 30/09/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 15/04/2025 Il Pre