Cassation court dismisses appeal against tax agency regarding extinction of litigation due to procedural filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Helianthus SRL against the tax agency's declaration of process extinction. The lower court ruled that the litigation ended because the case was included in a specific list under the 2023 decree, satisfying the conditions for automatic termination. Consequently, the court upheld the decision that the process is extinguished and costs remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 40, comma 3, D.L. n. 13/2023: The inclusion of a case in the prescribed list for the reduction of extinction declaration times constitutes the regular definition of the dispute, thereby extinguishing the process unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19233/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro HELIANTHUS SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato LAMARINA SALVATORE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.DIST. LECCE n.7/ 24/ 2021 depositata il 07/01/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 16/04/2025 Il Presid