Cassation Court dismisses appeal against lower court declaring tax litigation extinguished due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Toshiba Electronics against a lower court ruling that extinguished the tax litigation. The lower court found the process terminated because the tax authority had formally declared the extinction of the lawsuits within the statutory timeframe, satisfying the requirements of the 2022 law. Consequently, the court upheld the decision that the procedural time limits were met and the case was legally closed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The court establishes that a tax litigation process is extinguished when the tax authority formally declares the extinction of the lawsuits within the prescribed time limits, thereby concluding the matter without a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7718/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro TOSHIBA ELECTRONICS EUROPE GMBH -SUCCURSALE ITALIA -, rappresentata e difesa dall’avvocato FEDELE STEFANO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 3311/ 16/ 2021 depositata il 17/09/2021. , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023 e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 17/04/2025 Il Presi