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Decreto — n. 11833/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed as process extinguished by mutual agreement under Art. 5 L. 130/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 11833/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the civil process extinguished because neither party requested a hearing to declare the dispute resolved. The plaintiff challenged the tax agency's decision, but no formal request for a settlement hearing was filed within the legal timeframe. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, Law No. 130 of 2022; Art. 391, paragraph 3, Code of Civil Procedure: When parties fail to request a hearing to declare the dispute resolved within the statutory period, the process extinguishes automatically, and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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process extinguishment mutual agreement procedure tax dispute resolution costs allocation civil procedure law L. 130/2022 hearing request

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, Law No. 130 of 2022
2860 /14 /2020 depositata il 03/12/2020 , rilevata la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, paragraph 3, Code of Civil Procedure
5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14840/2021 R.G. proposto da BONANOTTE FRANCESCOMARIA, rappresentato e difesodall’avvocato PICCOLO GIANNI contro AGENZIA ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LODI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n. 2860 /14 /2020 depositata il 03/12/2020 , rilevata la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 16/04/2025 Il Pres