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Ordinanza Interlocutoria — n. 11774/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses revocation appeal due to lack of clear waiver and procedural delay in file retrieval.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11774/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the revocation appeal filed by O.M.B. S.R.L. against a 2017 tax decision. The court noted the appellant failed to explicitly waive the proceedings and that the requested simplified settlement applied to a different, unrelated case. Consequently, the court ordered a remand to a new session to retrieve a missing file from the 2009 cassation judgment.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 395 n. 4 c.p.c.: A revocation appeal requires an explicit expression of will to waive the proceedings; failure to clearly demonstrate this intent, combined with procedural delays in acquiring necessary case files, necessitates a remand to a new session.

Parole chiave

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tax revocation appeal explicit waiver requirement procedural delay file retrieval failure remand to new session ritiro dell'istanza giudiziaria revoca del gratuito patrocinio abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Art. 395 n. 4 c.p.c.
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Testo completo

A INTERLOCUTORIA sul ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n.

4) c.p.c. iscritto al n. 26227/2017 R.G. proposto da O.M.B. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Giambattista Vico n. 22 presso lo studio legale tributario Santacroce Associati, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Procida e Salvatore Mileto -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 8401/17 depositata il 31 marzo 2017 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 marzo 2025 dal Consigliere Danilo CHIECA ●letto il ricorso ex artt. 391-bis e 395 n.

4) c.p.c. con il quale la O.M.B. s.r.l. ha chiesto la revocazione della sentenza n. 8401/2017 pronunciata da questa Corte il 9 febbraio 2016, depositata il 31 marzo 2017; ●vista l’istanza depositata dalla ricorrente il 12 febbraio 2025,volta a sentir dichiarare l’estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere, sul presupposto dell’intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018; ●constatato che in detta istanza non risulta espressa in modo inequivoco la volontà della parte di rinunciare al proposto ricorso;

●rilevato, inoltre, che l’allegata domanda di definizione agevolata si riferisce ad altro procedimento (n. 9988/2017 R.G.), pendente, al momento della sua presentazione, dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio; ●ritenuto che, ai fini della decisione della presente controversia, si renda necessario acquisire il fascicolo d’ufficio relativo al giudizio di cassazione n. 25160/2009 R.G., all’esito del quale è stata emessa la sentenza revocanda; ●evidenziato, in proposito, che, pur essendo stata disposta per le vie brevi l’acquisizione di tale fascicolo tramite la Cancelleria, non è stato possibile recuperarlo entro l’odierna adunanza camerale, sicchè si rende all’uopo necessario rinviare la causa a nuovo ruolo;

P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio relativo al giudizio di cassazione n. 25160/2009 R.G.. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione