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Ordinanza — n. 11743/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax assessment due to apparent lack of reasoning in lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11743/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court partially allowed the Agency's appeal against the Regional Tax Court's decision, which had upheld a tax assessment. The lower court failed to provide a logical explanation for why specific facts justified applying anti-avoidance rules, despite citing them. Consequently, the Cassation Court quashed the Regional Court's judgment and remanded the case for a new examination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 30 della legge n. 724/1994; Art. 132 c.p.c.: The Regional Tax Court must provide a logical and coherent reasoning connecting the cited facts to the application of anti-avoidance provisions; a mere listing of circumstances without explaining their relevance constitutes apparent lack of motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
apparent lack of motivation anti-avoidance provisions tax assessment appeal logical reasoning requirement remand for new trial liquidazione aziendale a fini fiscali imposta sull'utile delle aziende validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 30 della legge n. 724/1994
della Calabria, che, in riforma della pronuncia di primo grado prodotta dalla società contribuente in fase di gravame, aveva invece ritenuto sussistenti i presupposti di cui all’art. 30 della legge n. 724/1994 relativamente agli anni di imposta 2008 e 2009.
Art. 132 c.p.c.
Con il secondo motivo – rubricato « Nullità della sentenza per omessa e/o apparente motivazione, violazione dell’art. 132 c.p.c. e 36 del Decreto legislativo n.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.» – la ricorrente lamenta che la C.T.R.
Decreto legislativo n. 546/92
e 36 del Decreto legislativo n. 546/92, in relazione all’art.
art. 2909 c.c
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art.
art. 360 c.p
2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c.
art. 132 c.p
Con il secondo motivo – rubricato « Nullità della sentenza per omessa e/o apparente motivazione, violazione dell’art. 132 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza n. 799/1/2017 della C.T.R. della Calabria
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 13336/2023 — snciv
Cassation court allows tax agency appeal, ruling tax liability for non-operating companies requires objective facts independent of company choice.
Ordinanza Interlocutoria — n. 36546/2022 — snciv
Court suspends tax appeal proceedings under new law to facilitate simplified dispute resolution.
Decreto — n. 31719/2025 — snciv
Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Ordinanza — n. 18243/2022 — snciv
Italian Court allows tax agency appeal, ruling pre-trial hearing mandatory for harmonized taxes.
Ordinanza — n. 17671/2026 — snciv
Cassation court dismisses taxpayer's appeal regarding tax assessment against dissolved company, ruling debt remains with successor. The court allows the tax authority's claim that the individual partner remains liable for the company's tax debt after dissolution. The court decides that the tax assessment remains valid against the individual partner as the successor of the dissolved company, despite the partner's argument that the company's extinction invalidates the tax notice. The court rejects the argument that the tax debt is extinguished by the company's dissolution, holding that the partner, as a successor, inherits the tax liability. The court allows the tax authority's position that the individual partner is personally liable for the tax debt incurred by the dissolved company. The court decides that the tax assessment remains valid against the individual partner as the successor of the dissolved company, despite the partner's argument that the company's extinction invalidates the tax notice. The court allows the tax authority's position that the individual partner is personally liable for the tax debt incurred by the dissolved company. The court decides that the tax assessment remains valid against the individual partner as the successor of the dissolved company, despite the partner's argument that the company's extinction invalidates the tax notice. The court allows the tax authority's position that the individual partner is personally liable for the tax debt incurred by the dissolved company.

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Testo completo

tata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è domiciliata; –ricorrente – CONTRO FALLIMENTO OASI S.R.L., in persona del curatore e legale rappresentante pro tempore -intimato– avverso la sentenza n. 1792/02/2019 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata in data 22.5.2019; udita la relazione svolta all’udienza camerale del 20.3.2025 dal Cons. Maria Clara SALI; FATTI DI CAUSA 1.Con separati ricorsi la società OASI s.r.l., in persona del liquidatore dott.

Antonino Vero, ricorreva avverso gli avvisi di accertamento n. TDY03T300196/2014 e n. TDY03T300210/2014, notificati in data 18.3.2014, con i quali, ai sensi degli articoli 30 della legge n. 724/1994 e 41 bis del D.P.R. n. 600/73, l’Agenzia delle Entrate accertava per l’anno di imposta 2010 un reddito di OGGETTO: avviso di accertamento –società di comodo impresa pari ad euro 125.383,00 in luogo di quello inferiore dichiarato e per l’anno di imposta 2011 un reddito di impresa pari ad euro 125.383,00 in luogo della perdita dichiarata di euro 126.553,00.

2. La C.T.P. di Catanzaro, nella resistenza dell’Agenzia delle Entrate, riuniti i ricorsi, annullava gli avvisi di accertamento impugnati, compensando le spese di giudizio.

3. La decisione veniva confermata dalla C.T.R. della Calabria, la quale respingeva il gravame e compensava le spese processuali. In particolare, la C.T.R., riassunti i motivi di gravame e richiamato il contenuto dell’art. 30 della legge n. 724/1994, riteneva infondata la tesi dell’A.F., stante che dalla documentazione prodotta risultava che la società non operava ininterrottamente dal 1997 e che per le gravi perdite di gestione era stata sottoposta a liquidazione, mentre in precedenza era tenuta in vita al solo fine di risolvere contenziosi con la pubblica amministrazione.

4. Avverso la precitata sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi.

5. La curatela fallimentare è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va dato atto, in primo luogo, della regolare notifica del ricorso per cassazione, tempestivamente proposto e ritualmente notificato a mezzo pec al curatore fallimentare indicato nella visura camerale, alla procedura fallimentare e all’ex liquidatore.

2. Con primo motivo di ricorso –rubricato «violazione del giudicato esterno. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3»– l’Agenzia delle Entrate si duole del fatto che il giudice del merito abbia deciso la causa in contrasto con il giudicato ad essa favorevole, di cui alla sentenza n. 799/1/2017 della C.T.R. della Calabria, che, in riforma della pronuncia di primo grado prodotta dalla società contribuente in fase di gravame, aveva invece ritenuto sussistenti i presupposti di cui all’art. 30 della legge n. 724/1994 relativamente agli anni di imposta 2008 e 2009.

3. Il motivo è inammissibile. 3.1 In via generale, va ricordato come nel processo tributario l'effetto vincolante del giudicato esterno è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, mentre qualora si abbiano accertamenti su più annualità, l'applicabilità del giudicato esterno andrà valutata con riferimento all'autonomia dei singoli periodi d'imposta, al fine di stabilire se il giudicato formatosi su un'annualità si estenda anche alle altre, oggetto di separato giudizio. Più specificatamente, la valenza esterna del giudicato esplica i propri effetti laddove sia stato accertato giudizialmente un elemento preliminare di natura giuridica come ad esempio il fatto che un ente sia commerciale o non commerciale o un bene sia artistico o meno o, ancora, sia stata accertata una determinata rendita catastale, ma non anche allorquando il contribuente sia tenuto a provare il verificarsi di una determinata fattispecie fattuale, quale ad esempio la condotta imprenditoriale nel corso di un determinato anno di imposta, che potrebbe ben variare di anno in anno. (cfr.

Cass. S.U. n. 13916/2006). 3.2. Tanto premesso, questa Corte ha chiarito che l'eccezione digiudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta incassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove; se, invece, ilgiudicato esterno si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito (e, cioè, dopo il termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello), la relativa eccezione è opponibile nel giudizio di legittimità. (da ultimo, Cass. n. 5370/2024). 3.3.

Come si evince dall’attestazione prodotta dalla parte ricorrente (all.11), alla data del passaggio in giudicato della invocata sentenza, versata in atti, era ancora pendente il giudizio di appello. Nella fattispecie in esame, dunque, il passaggio in giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, con la conseguenza che l’eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta in questa sede, non avendo la parte allegato né tampoco documentato di averla prodotta in giudizio prima o nel corso dell’udienza di discussione, tenutasi in data 11.12.2018, ciò non evincendosi neppure dalla sentenza qui impugnata.

4. Con il secondo motivo – rubricato « Nullità della sentenza per omessa e/o apparente motivazione, violazione dell’art. 132 c.p.c. e 36 del Decreto legislativo n. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.» – la ricorrente lamenta che la C.T.R. non abbia spiegato per quali ragioni gli elementi di fatto menzionati potessero considerarsi idonei a giustificare la disapplicazione delle disposizioni antielusive, rendendo impossibile comprendere il percorso logico motivazionale, fermo restando che in una precedente sentenza, passata in giudicato, la medesima C.T.R. aveva valutato i medesimi fatti in maniera del tutto opposta per gli anni di imposta 2008 e 2009. 4.1.

Il motivo è fondato. 4.2 La C.T.R., dopo aver richiamato l’art. 30 della legge n. 724/1994 ed illustrato i presupposti in presenza dei quali la suddetta norma considera una società “di comodo”, così statuisce: “Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta, risulta che la società non opera ininterrottamente dal 1997, e per le gravi perdite di gestione, è sottoposta a liquidazione, mentre in precedenza era tenuta in vita solo al fine di risolvere contenziosi con la pubblica amministrazione. Consegue il rigetto dell’appello.” La motivazione si appalesa in effetti del tutto apparente, essendosi la C.T.R. limitata ad elencare una serie di circostanze di fatto, senza spiegare le ragioni per le quali le predette circostanze fossero idonee a giustificare la disapplicazione delle disposizioni antielusive.

5. Il terzo ed ultimo motivo – rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della legge n. 724/1994, così come modificato dall’art. 35, commi 15 e 16 del decreto legge n. 223/2006 e dall’art. 1, commi 109 e ss. della legge n. 296/2006, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. »– con il quale si assume l’erroneità della sentenza per aver ritenuto che l’inattività della società sin dal 1997 ed il suo mantenimento in vita in attesa di non meglio precisati risarcimenti costituissero impedimenti oggettivi ai sensi del comma 4 bis dell’art. 30, frustrando in tal modo la ratiodella disciplina antielusiva, rimane assorbito.

6. La sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto e rinviata per un nuovo esame alla Corte di giustizia di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.3.2025. Il Presiden