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Ordinanza — n. 11724/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to composite grounds mixing legal violation and motivation defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11724/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's cassation appeal against a regional tax commission decision regarding land improvement contributions. The appellant argued for a legal violation and procedural defects, but the court found the grounds inadmissible because they were compositely formulated, mixing incompatible means of appeal under Article 360 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that it cannot adjudicate on mixed claims and dismissed the appeal, ordering the appellant to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5; The Court of Cassation cannot admit composite grounds of appeal that simultaneously allege legal violation and vices of motivation, as these represent incompatible means of review requiring separate formulation.

Parole chiave

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composite grounds of appeal inadmissibility of mixed claims violation of law vs motivation Article 360 Civil Procedure Code cassation appeal dismissal tax contribution dispute procedural incompatibility lite in materia di contribuzioni pubbliche

Disposizioni normative citate

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Art. 155, comma 4, c.p.c.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
c) nullità dei provvedimenti impugnati per mancanza degli elementi essenziali;d) Violazione dell’art. 132 n.
art. 112 c.p
3 e 4 c.p.c., la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., l’omessa pronuncia sulla eccepita nullità della sentenza n.
art. 158 c.p
59 del processo tributario, anche in relazione all’art. 158 c.p.c., per invalida costituzione del Collegio.
art. 111 Cost
art. 2728 C.C
115 e 221, 2° comma, c.p.c., dell’art. 2728 C.C., in relazione all’art.
art. 2697 c.c
riguardo alla parte 29 della sentenza in cui si afferma che “la documentazione prodotta del contribuente non vince la presunzione di prova che deriva dall’approvazione del piano di classifica.”;b) violazione dell’art. 2697 c.c.;
art. 360 c.p
Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 23 giugno 2017, n. 15651
Cass. 28 settembre 2016, n. 19133
Cass. 28 settembre 2016, n. 19133; Cass.
Cass. 23 settembre 2011, n. 19443
19133; Cass. 23 settembre 2011, n. 19443) (Cass.
Cass. sez. I, 23/10/2018, n. 26874
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2533/2022 R.G. proposto da : CONTENTI AURORA LEONINA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARZO RICCARDO (MRZRCR36D25E506I) -ricorrente- contro CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO E LI FOGGI, rappresentato e difeso dall’avvocato SELICATO GIANLUCA (SLCGLC72P02B180Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro SOGET SPA -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione di LECCE n.2303/2021 depositata i l 23/07/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. La ricorrente è proprietaria di terreni siti nel perimetro del comprensorio del Consorzio Speciale per la Bonifica di Ugento e Li Foggi.

2. Il Consorzio ha notificato all’odierna ricorrente l’avviso di pagamento n. 90020150068656069 e la successiva ingiunzione di pagamento n. 0152868, (cod. tributo 630, annualità 2014), recante una pretesa pari ad € 265,64, in relazione all’esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica oltre che alle spese di funzionamento del Consorzio, per il contributo di bonifica 630 relativo all’ anno 2014.

3. La contribuente ha proposto impugna zione avverso ambedue gli atti.

4. La prima sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con la sentenza n. 836 del 07.03.2017, ha rigettato il ricorso avverso il sollecito di pagamento.

5. La quinta sezione della medesima Commissione tributaria ha altresì rigettato, con la sentenza n. 3122/2017, depositata il 25.9.2017, il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'ingiunzione di pagamento.

6. Avverso tali decisioni la contribuente ha proposto appello, e la CTR della Puglia –Sezione Staccata di Lecce, riunendo i suddetti atti di appello, con la sentenza n. 2303/23/2021 del 23 luglio 2021 ha respinto l’appello della consorziata.

7. Avverso la suddetta sentenza di gravame la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato an. 2 motivi, cui ha resistito con controricorso il solo Consorzio.

8. Successivamente ambedue le parti costituite h anno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare deve essere analizzata l’eccezione di tardività del controricorso dedotta dal ricorrente con la memoria. 1.1. La stessa è infondata: il ricorso per cassazione è stato notificato in data 11 gennaio 2022 e il controricorso è stato ritualmente notificato a mezzo PEC in data 21 febbraio 2022. Il deposito del controricorso è effettivamente avvenuto il 41esimo giorno, ma, nel caso di specie, il termine di quaranta giorni previsto dal c.p.c. sarebbe venuto a scadere domenica 20 febbraio 2022 (circostanza taciuta dalla parte ricorrente), sicché nella fattispecie trova piena applicazione l’art. 155, comma 4, c.p.c., il quale dispone espressamente che “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”. 1.2. Il controricorso è dunque tempestivo.

2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., l’omessa pronuncia sulla eccepita nullità della sentenza n. 3122/2017 emessa nel processo n. 2461/2016, per incompatibilità parentale del dr. D’Antonio presidente del Collegio della Quinta Sezione della Commissione Tributaria Provinciale Lecce col figlio avv. Mareco iscritto nell’Albo forense di Lecce, nonché la violazione dell’art. 59 del processo tributario, anche in relazione all’art. 158 c.p.c., per invalida costituzione del Collegio. 2.1.

Il ricorrente contesta , in particolare, che il giudice d'appello non si è pronunciato sulla questione dell'incompatibilità parentale e della conseguente nullità della sentenza di primo grado, e ritiene che la mancata pronuncia su tale punto costituisc a una violazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che la nullità per vizi relativi alla costituzione del giudice è insanabile e deve essere rilevata d’ufficio, e costituisce violazione dell’art. 59 del processo tributario. 2.2. La censura non può essere accolta. 2.3. Non risulta in atti alcuna istanza di ricusazione o astensione del giudice. 2.4.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass.11/09/2017, 21094(Rv. 645706 - 01)) che i n difetto di ricusazione, la violazione dell'obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo dinullità della sentenza da lui emessa, giacché l'art. 111 Cost., nel fissare i principi fondamentali del giusto processo (tra i quali, appunto, l'imparzialità e terzietà del giudice), ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina e, in considerazione della peculiarità del processo civile, fondato sull'impulso paritario delle parti, non è arbitraria la scelta del legislatore di garantire, nell'ipotesi anzidetta, l'imparzialità e terzietà del giudice tramite gli istituti dell'astensionee della ricusazione; né detti istituti, cui si aggiunge quello dell'impugnazione della decisione nel caso dimancato accoglimento della ricusazi one, possono reputarsi strumenti di tutela inadeguati o incongrui a garantire in modo efficace il diritto della parti alla imparzialità del giudice, dovendosi, quindi, escludere un contrasto con la norma recata dall'art. 6 della Convenzione EDU, che, sottol'ulteriore profilo dei contenuti di cui si permea il valore dell'imparzialità del giudice, nulla aggiunge rispetto a quanto già previsto dal citato art. 111 Cost. 2.5.

Il motivo va dunque rigettato.

3. Con il secondo motivo di ricorso,parte ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.:

a) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 221, 2° comma, c.p.c., dell’art. 2728 C.C., in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. riguardo alla parte 29 della sentenza in cui si afferma che “la documentazione prodotta del contribuente non vince la presunzione di prova che deriva dall’approvazione del piano di classifica.”;b) violazione dell’art. 2697 c.c.;

c) nullità dei provvedimenti impugnati per mancanza degli elementi essenziali;d) Violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.; e ) omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti circa il contenuto delle relazioni peritali,nelle parti di esse in cui si esclude alcun beneficio alla proprietà della ricorrente dalle opere di bonifica idraulica indicate nel piano di classifica del Consorzio;

f) o messo esame degli atti impositivi impugnati circa la mancanza in essi di alcuno specifico riferimento alle opere di bonifica ed ai relativi benefici che la proprietàdella ricorrente avrebbe tratto da esse. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. L'inammissibilità discende innanzitutto dal suo confezionamento come motivo composito, simultaneamente volto- denunciare violazione di legge e vizio di motivazione, avuto riguardo al principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. 23 giugno 2017, n. 15651;

Cass. 28 settembre 2016, n. 19133; Cass. 23 settembre 2011, n. 19443) (Cass. sez. I,. 23/10/2018, n.26874). 2.3. Rimettere al giudice di legittimità il compito di individuare le singole obiezioni teoricamente avanzabili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi di impugnazione previsti dall'articolo 360 del codice di procedura civile, e successivamente determinare quali disposizioni potrebbero essere pertinenti a tale scopo, comporta l’attribuzione, in modo inammissibile, al giudice di legittimità il compito di definire il contenuto giuridico delle contestazioni sollevate dal ricorrente. 2.4.

Inoltre, come detto, le stesse sono contraddittorie ed incompatibili tra di loro, impedendo a questa Corte di individuarne i singoli profili e valutarli singolarmente. 2.5. Ciò, senza considerare, sotto altro profilo, che le stesse attengono ad una valutazione di merito delle prove, il cui sindacato, per come prospettato, è comunque precluso in sede di legittimità. 2.6. Tali multiple censure vanno quindi dichiarate inammissibili.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

5. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 536,0 0 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte d