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Ordinanza — n. 11721/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against regional tribunal ruling on land reclamation contribution liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11721/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's cassation appeal against the Regional Tax Commission's decision to uphold a land reclamation contribution. The appellant argued that the Regional Commission erred by applying a multi-year utility principle without requiring proof of annual maintenance, claiming the land offered no direct benefit. The court held that the obligation to contribute arises from the inclusion of the property within the reclamation perimeter and the direct, specific benefit derived from the works, regardless of annual maintenance status.

Regesto Legislator

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Art. 860 cod. civ.; R.D. 13 febbraio 1933 n. 215; Cass., 10 settembre 2015, n. 17900; Cass., 12 novembre 2014, n. 24066: The obligation to contribute to land reclamation works requires the property to be within the consortium perimeter and to derive a direct and specific benefit from the works, which is considered established if the property acquires a quality or value due to the reclamation, without requiring annual maintenance proof.

Parole chiave

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land reclamation contribution direct specific benefit consortium perimeter annual maintenance requirement multi-year utility principle tax appeal dismissal property value enhancement vantaggio particolare per contributo di miglioria

Disposizioni normative citate

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Art. 860 cod. civ.
R.D. 13 febbraio 1933 n. 215
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
Art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012
215/1933 e dell'art. 18 L.R.
articoli 860 cod. civ
Analizzandola questione di diritto sottostante, deve rilevarsi che l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi degli articoli 860 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 10 settembre 2015, n. 17900
215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere; detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una "qualità" del fondo (Cass., 10 settembre 2015, n. 17900;
Cass., 12 novembre 2014, n. 24066
Cass., 12 novembre 2014, n. 24066; Cass., 10 aprile 2009, 8770; Cass., 8 settembre 2004, n.
Cass., 10 aprile 2009, 8770
24066; Cass., 10 aprile 2009, 8770; Cass., 8 settembre 2004, n.
Cass., 8 settembre 2004, n. 18079
24066; Cass., 10 aprile 2009, 8770; Cass., 8 settembre 2004, n. 18079; Cass.
Cass. Sez. U., 14 ottobre 1996, n. 8960
18079; Cass. Sez. U., 14 ottobre 1996, n. 8960; Cass., 4 maggio 1996, n.
Cass., 4 maggio 1996, n. 4144
8960; Cass., 4 maggio 1996, n. 4144).
Cass., 26 luglio 2023, n. 22697
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21419/2022 R.G. proposto da : DE NOTARIIS MARIA LUISA, rappresentato e difeso dall'avvocato FUMAROLA CARLO (FMRCRL65A30E506H) -ricorrente- contro CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO E LI FOGGI -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Puglie, sezione di Lecce, n.262/2022 depositata i l 07/02/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. Il Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi ha notificato alla ricorrente, proprietaria di alcuni fondi agricoli in agro di Supersano (LE), l'avviso di pagamento n. 90020150068948316000 di € 622,88, emesso da Soget Spa, relativamente al tributo 630 (bonifica terreni e miglioramento fondiario –anno 2014), avverso cui veniva proposto tempestivo ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce depositato in data 22.06.16. in particolare, la ricorrente sosteneva che le opere di bonifica presenti sul territorio fossero del tutto inidonee all'uso per totale carenza di manutenzione.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, nel giudizio n. 1237/16 R.G., in accoglimento della domanda, ha accolto il ricorso annullando l'avviso di pagamento, ritenendo che la mera inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza non assoggetterebbe i proprietari al pagamento del contributo, dovendo gli immobili trarne un beneficio diretto e specifico derivante dalle opere apprestate e tenute in buono stato manutentivo.

3. Tale decisione è stata impugnata dal Consorzio innanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, la quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello ritenendo invece che le opere di bonifica e salvaguardia apportano benefici diretti e indiretti ai consorziati anche nel lungo periodo e che non è necessario che gli interventi di manutenzione siano effettuati ogni anno per giustificare il contributo, in ragione del principio di utilità pluriennale, essendo a i contributi di bonifica prestazioni periodiche con una causa debendi continuativa. Inoltre, La Commissione Tributaria Regionale ha rilevato che la contribuente non ha fornito una prova adeguata dell'assenza di benefici derivanti dalle opere di bonifica.

4. Avverso la suddetta sentenza di gravame la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

5. L’intimata non si è costituita con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione del R.D. 215/1933 e dell'art. 18 L.R. 4/2012.Non viene dedotto sotto quale vizio tipico tassativamente prescritto dall’art. 360 c. 1 viene formulata la censura. 1.1. La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata si basa unicamente sul concetto di utilità pluriennale delle opere di bonifica, senza considerare la necessità di documentare le opere di manutenzione, come la pulizia dei canali, il taglio delle piante infestanti e lo sgombero dei rifiuti.

Sul punti, rileva che i canali di bonifica nel bacino imbrifero in cui ricadono i fondi della ricorrente, denominato Pedicare, sono ostruiti da vegetazione, detriti e rifiuti a causa dell'incuria del Consorzio e questa situazione impedisce il deflusso delle acque e causa ristagni nei terreni, compromettendo le normali operazioni colturali. La sentenza impugnata non avrebbe tenuto in considerazione la perizia di parte che documentava le carenze del Consorzio. 1.2. La censura non può essere accolta. 1.3. In sostanza la contribuente mette in discussione la qualità dell’attività manutentiva svolta dal Consorzio, il cui inadempimento sarebbe stato provato con consulenza tecnica di parte (CTP), che il giudice del gravame non avrebbe considerato, ritenendola superata dalla esistenza di vantaggi pluriennali, i quali non obbligano ad una manutenzione annuale. 1.4.

In primo luogo deve rilevarsi che la censura, per come formulata, finisce per impingere nel merito, il cui accertamento è precluso alla Corte di legittimità. 1.5. Inoltre non è specificato, né si desume dal motivo, se si intenda censurare la incorretta applicazione della legge (art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.) o l’error in procedendo (art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.) in ragione della mancata considerazione della CTP, o, ancora, se detta omissione della valutazione della CTP sia prospettata sotto il profilo dell’omessa pronuncia su di un fatto oggetto di discussione tra le parti (art. 360, c. 1 n. 5 c.p.c.). 1.6.

Rimettere al giudice di legittimità il compito di individuare le singole obiezioni teoricamente avanzabili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi di impugnazione previsti dall'articolo 360 del codice di procedura civile, e successivamente determinare quali disposizioni potrebbero essere pertinenti a tale scopo, comporta l’attribuzione, in modo inammissibile, al giudice di legittimità il compito di definire il contenuto giuridico delle contestazioni sollevate dal ricorrente. 1.7. Sotto tali profili la cesura è dunque inammissibile. 1.8. Il motivo è anche infondato. 1.9.

Analizzandola questione di diritto sottostante, deve rilevarsi che l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi degli articoli 860 cod. civ. e 10 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere; detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una "qualità" del fondo (Cass., 10 settembre 2015, n. 17900;

Cass., 12 novembre 2014, n. 24066; Cass., 10 aprile 2009, 8770; Cass., 8 settembre 2004, n. 18079; Cass. Sez. U., 14 ottobre 1996, n. 8960; Cass., 4 maggio 1996, n. 4144). 1.10. Quantoalle opere di difesa idraulica si è, altresì, affermato che ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza che per questo cessi di essere specifico, essendo evidenteche i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sè un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass., 26 luglio 2023, n. 22697;

Cass., 30 dicembre 2016, n. 27469; Cass., 19 dicembre 2014, n. 27057; Cass., 12 novembre 2014, n. 24066; Cass., 7 giugno 2013, n. 14404; Cass., 29 marzo 2011, n. 7159). 1.11. In questa prospettiva la CTR ha fatto retta applicazione del principio, rilevando che in linea generale la contribuente ha beneficiato dell’attività di bonifica, da considerare in una prospettiva temporale non limitata a singolo anno. 1.12. Il motivo non può quindi ritenersi fondato.

2. Il ricorso va dunque rigettato.

3. Nulla deve disporsi quanto alle spese, stante la mancata costituzione del controricorrente.

4. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di