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Ordinanza Interlocutoria — n. 11693/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 11693/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11693/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19060/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- PISANTI GIUSEPPE, con gli avvocati Massimo Guido Antonini e Cristina Chiomenti -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro KNUVERS HENRICUS CLEMENS GERTRUDI, CAMPOLATTANO ANTONIO, BARLETTA GIUSEPPE, PISANTI GIUSEPPE -intimati- avverso la Sentenza della Corte d i Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campanian. 2375/2024 depositata il 09/04/2024.

Regesto Legislator

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art. 530 c.p, art. 295 cod. proc. civ, art. 118 Disp. att. cod. proc. civ, artt. 2909 c.c; Ordinanza Interlocutoria — n. 11693/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione degli artt. 36, comma 2, e 61 del D.lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ., nonché dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., a causa dell’apoditticità e mera apparenza della motivazione espressa dalla CTR.

Parole chiave

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sospensione della riscossione fiscale inchiesta per sottrazione d'imposta rimborso fiscale revisione d'imposta ricupero d'imposta procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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art. 530 c.p
art. 295 cod. proc. civ
civ., l’Amministrazione finanziaria deduce la nullità della sentenza della CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 295 cod. proc. civ.
art. 118 Disp. att. cod. proc. civ
civ., nonché dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., a causa dell’apoditticità e mera apparenza della motivazione espressa dalla CTR.
artt. 2909 c.c
Con il p rimo motivo del ricorso incidentale condizionato il contribuente denuncia l’«Illegittimità della Sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19060/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- PISANTI GIUSEPPE, con gli avvocati Massimo Guido Antonini e Cristina Chiomenti -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro KNUVERS HENRICUS CLEMENS GERTRUDI, CAMPOLATTANO ANTONIO, BARLETTA GIUSEPPE, PISANTI GIUSEPPE -intimati- avverso la Sentenza della Corte d i Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campanian. 2375/2024 depositata il 09/04/2024.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20/03/2025 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. Udito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. Fulvio Troncone, che ha chiesto disporsi rinvio a nuovo ruolo ovvero, in subordine, dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. Uditi per la ricorrente Amministrazione Finanziaria l’Avvocato dello Stato Domenico Maimone e per il controricorrente l’Avvocato Massimo Guido Antonini, che hanno richiamato le conclusioni già rassegnate in atti. FATTI DI CAUSA 1.Ad esito di verifica fiscale effettuata nei confronti della società di diritto olandese Mokark B.V., veniva emesso P.V.C. del 21 giugno 2011, nel quale i verificatori affermavano che la Mokark risultava essere una società di fatto, i cui soci erano Giuseppe Barletta, Antonio Campolattano, Giuseppe Pisanti e Henrikus Knuvers, nonché che la società era esterovestita, avendo in Milano la sua sede effettiva di direzione.

2. Condividendo tali assunti, l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Milano notificava ai presunti soci di fatto distinti avvisi di accertamento relativi alla posizione fiscale della Mokark, in materia di IVA ed IRAP, per gli anni d'imposta dal 2001 al 2007. 2.1. Per quanto qui rileva, con l'avviso di accertamento n. TF7011000342/2012 impugnato, veniva imputato per trasparenza a Giuseppe Pisanti il presunto reddito da partecipazione relativo all'anno 2006, quantificato nella misura del 20%.

3. La CTP di Caserta, nel giudizio svoltosi anche nei confronti degli altri presunti soci di fatto, accoglieva il ricorso proposto dal Pisanti ed annullava l’avviso di accertamento, non ravvisando i presupposti per ritenere integrata la fattispecie di società di fatto e, in particolare, ritenendo irrilevante, ai fini della sua qualificazione come socio occulto di fatto, della attività di consulenza fiscale e prestazione d’opera intellettuale svolta dal contribuente.

4. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione assunta dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione dei primi giudici.

5. L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dal giudice del gravame, affidandosi a tremotivi di impugnazione e resiste mediante controricorso e ricorso incidentale condizionato, sorretto da due motivi, Giuseppe Pisanti . Giuseppe Barletta, Antonio Campolattano e Henrikus Knuvers sono rimasti intimati.

6. Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott. Fulvio Troncone, ha depositato in data 27/01/2025 requisitoria scritta, chiedendo di acquisire il fascicolo processuale d’ufficio per verificare la presenza dell’attestazione formale del passaggio in giudicato della sentenza penale di assoluzione indicata in ricorso, con conseguente accoglimento del ricorso stesso.

7. Il controricorrente ha prodotto la sentenza n. 3689, resa l’11 maggio 2015 dalla Corte d’Appello di Milano, Sezione Seconda Penale, e depositata in cancelleria il 10 luglio 2015, munita di attestazione di passaggio in giudicato nei confronti dei sig.ri Pisanti, Barletta e Knuvers, che ha assolto i sig.ri Pisanti, Barletta e Knuvers, perché il fatto non sussiste. 7.1. Ha inoltre prodotto l’ o rdinanza n. 22640, resa dalla Corte di cassazione, Sezione Tributaria, il 23 giugno 2023 e pubblicata il 26 luglio 2023, invocandone il giudicato a sé favorevole.

8. Quindi, in data 7/03/2025, il contro ricorrente ha depositato “Istanza di rinvio”, dando atto che, con ordinanza interlocutoria n. 5714, pubblicata il 4 marzo 2025, questa Corte di cassazione ha rimesso alla Prima Presidente gli atti della causa per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per la soluzione della questione rappresentata dall’ambito di efficacia dell’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000, sia in relazione al profilo della estensione anche al rapporto impositivo (e non solamente sanzionatorio) degli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa ad esito del dibattimento con la formula “perché il fatto non sussiste” ovvero “perché l’imputato non l’ha commesso”, sia in ordine alla applicabilità della nuova disciplina alla ipotesi di assoluzione con la formula prevista dal secondo comma dell’art. 530 c.p.p.

9. Infine, in sede di discussione si è rilevato che la Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, con ordinanza in data 11/02/2025, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 21-bis cit. per violazione degli artt. 3, 24 Cost. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso principale , proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria deduce la nullità della sentenza della CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. e dell’art. 1 del D.lgs. n. 546 del 1992, per non avere il giudice di appello disposto la necessaria sospensione del processo in attesa del passaggio in giudicato delle decisioni pregiudicanti emesse con riferimento agli accertamenti compiuti nei confronti delle società.

2. Con il secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione degli artt. 36, comma 2, e 61 del D.lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ., nonché dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., a causa dell’apoditticità e mera apparenza della motivazione espressa dalla CTR.

3. Con il terzo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione degli art. 2247, 2727, 2729 e 2696 cod. civ., per non avere il giudice dell’appello fatto buon governo della prova per presunzioni, escludendo l’esistenza delle società di fatto senza esaminare gli elementi indiziari offerti.

4. Con il p rimo motivo del ricorso incidentale condizionato il contribuente denuncia l’«Illegittimità della Sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000, stante l’estensione all’odierno giudizio dell’efficacia del giudicato favorevole ottenuto in sede penale dal dott. Pisanti,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. » 5. Con ilsecondo motivo denuncia l’«Illegittimità della Sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., laddove non ha rilevato l’efficacia, rispetto al caso di specie, del giudicato esterno formatosi in seguito all’ordinanza di codesta Ecc.ma Corte n. 22640del 26 luglio 2023, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

6. Preliminarmente, si rileva che il contribuente ha depositato, tempestivamente, una sentenza penal e irrevocabil e che ritiene per lui favorevole e rilevant e , ed ha invocato l’applicazione dell’art. 21 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 74 del 2000, disposizione che prevede che «1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.

2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienzao dell'adunanza in camera di consiglio». 6.1. Il rilievo, pur oggetto del primo motivo di ricorso incidentale condizionato, integra una questione che deve essere esaminata ex officio dal Collegio , ed in via di precedenza per la sua potenziale decisività.

7. A tale riguardo, si dà atto che, con ordinanza interlocutoria n. 5714, pubblicata il 4 marzo 2025, questa Corte di cassazione ha rimesso alla Prima Presidente gli atti della causa per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per la soluzione della questione rappresentata dall’ambito di efficacia dell’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000, sia in relazione al profilo della estensione anche al rapporto impositivo (e non solamente sanzionatorio) degli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa ad esito del dibattimento con la formula “perché il fatto non sussiste” ovvero “perché l’imputato non l’ha commesso”, sia in ordine alla applicabilità della nuova disciplina alla ipotesi di assoluzione con la formula prevista dal secondo comma dell’art. 530 c.p.p.

8. Deve, inoltre, darsi atto che la Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, con ordinanza in data 11/02/2025, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 21-bis cit. per violazione degli artt. 3, 24 Cost.

9. Ravvisandosi, pertanto, l’opportunità di attendere la decisione delle Sez