Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil process extinguished, ruling that the lower court's decision to terminate proceedings was legally correct. The parties argued over the proper handling of a tax-related administrative dispute, but the court found no merit in continuing the litigation. Consequently, the case was formally closed with costs remaining with the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile: The process is automatically extinguished upon the transmission of the list of judgments for extinction, unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31996/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro CONCERIE COGOLO SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA(IN PERSONA DEL COMMISSARIO VIENNA MARIA) ECODEST SRL (IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DE ECCHER MARCO), rappresentate e difese dall’avvocato SINOPOLI VINCENZOe dall'avvocato NUSSI MARIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. FRIULI VENEZIA GIULIA n. 53/ 04/ 2019 depositata il 21/03/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 16/04/2025 Il Pre