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Ordinanza — n. 11678/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal regarding ten-year prescription limits for fiscal credits versus five-year limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11678/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's claim for a five-year prescription period for tax debts, upholding the standard ten-year limit. While rejecting the argument that specific tax laws mandated a shorter term, the court accepted the taxpayer's procedural complaints regarding insufficient reasoning and failure to examine specific notification elements. Consequently, the lower court's judgment was quashed on these grounds and remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 2946 c.c.; Art. 2948 c.c.: The right to collect fiscal credits (IRPEF, IRES, IRAP, VAT) prescribes within the ordinary ten-year term absent explicit legislative provision, as these credits are not periodic performances subject to the five-year rule.

Parole chiave

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tax prescription period fiscal credit limitation ten year statute five year rule tax appeal procedure insufficient reasoning remand for retrial tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 2946 c.c.
Ha altresì specificato che, in base all'art. 2946 cod.
Art. 2948 c.c.
In particolare, i giudici dell’appello confermavano la correttezza della sentenza impugnata, evidenziando che il termine di prescrizione per i tributi erariali fosse decennale,non applicandosi l’art. 2948 c.c.; per quel che concerne la tassa automobilisticala prescrizione ex art.
Art. 360, first comma, n. 5 cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso, il contribuente deduce error in iudicando; motivazione omessa o insufficiente; omesso esame su di un punto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 132, second comma, n. 4 cod. civ.
Con il terzo motivo è dedotto error in iudicando: violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n.
Art. 111, sixth comma, Cost.
e dell’art. 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art.
Art. 360, first comma, nn. 3 and 4 cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso, il contribuente deduce error in iudicando; motivazione omessa o insufficiente; omesso esame su di un punto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 2948 c.c
In particolare, i giudici dell’appello confermavano la correttezza della sentenza impugnata, evidenziando che il termine di prescrizione per i tributi erariali fosse decennale,non applicandosi l’art. 2948 c.c.; per quel che concerne la tassa automobilisticala prescrizione ex art.
art. 2953 cod. civ
23397 ha affermato un principio di ampia portata, chiarendo che il termine di prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento che non venga impugnata nei termini di legge e che, pertanto, è divenuta definitiva, non è sempre quello decennale, di cui all’art. 2953 cod.
art. 2946 cod. civ
Ha altresì specificato che, in base all'art. 2946 cod. civ., la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale a meno che non sia la legge a disporre diversamente (come nel caso specifico esaminato dalle Sezioni Unite dei contributi previdenziali che, ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 7/10/2022, n. 29340
Cass. 21/10/2021, n. 29447
Cass. 21/10/2021, n. 29447; Cass.
Cass. 19/07/2021, n. 20638
29447; Cass. 19/07/2021, n. 20638; Cass.03/11/2020n.
Cass. 03/11/2020, n. 24278
Cass. 15/10/2020, n. 22350
24278; Cass. 15/10/2020, n. 22350; Cass.
Cass. 26/06/2020, n. 12740
Cass. 17/12/2019, n. 33266
26/06/2020 n.12740; Cass. 17/12/2019, n. 33266; Cass.
Cass. 11/12/2019, n. 32308
Cass. 5/11/2019, n. 28315
32308 ; Cass. 5/11/2019, n. 28315; Cass.
Cass. 29/11/2023, n. 33213
Cass. 29/03/2006, n. 7237
Cass. 07/03/2018, n. 5355
7237; Cass. 07/03/2018, n. 5355).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20647/2020 R.G. proposto da : RULLO SALVATOREANTONIO, rappresentato e difeso dall’Avv. Walter Mauriello in virtù di procura speciale in calce al ricorso, con esso elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Domenico Luca Scordino in Roma, Piazza Margana, n . 19 , e con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata walter.mauriello@avvocatiavellinopec.it; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore p.t ., rappresentatee difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso cui sono domiciliate;

–controricorrenti – Intimazione di pagamento avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. D ELLA CAMPANIA , SEZIONE STACCATA DI SALERNO,n. 8204/2/2019, depositata in data 04/11/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/03/2025dal consigliere dott. Federico Lume. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso depositato in data 15/11/2017 Antonio Salvatore Rullo impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Avellino (C.T.P.) l’intimazione di pagamento n. 01220179002366419000 notificatagli dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.

La C.T.P. definiva il giudizio accogliendo parzialmente il ricorso della parte privata.

2. Avverso tale decisione il contribuente incardinava il gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania (C.T.R.), la quale rigettava l’appello. In particolare, i giudici dell’appello confermavano la correttezza della sentenza impugnata, evidenziando che il termine di prescrizione per i tributi erariali fosse decennale,non applicandosi l’art. 2948 c.c.; per quel che concerne la tassa automobilisticala prescrizione ex art. 5 d.l. n. 953 del 30 dicembre 1982seguiva il termine di tre anni.

3. Antonio Salvatore Rullo propone ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi, illustrati da successiva memoria. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del18/03/2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, il contribuente deduce error in iudicando; motivazione omessa o insufficiente; omesso esame su di un punto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.; in sostanza, censura la sentenza nella parte in cui non ha illustrato gli elementi da cui è stato tratto il convincimento per ritenere provata la notifica degli atti prodromici,pur oggetto di appello.

Con il terzo motivo è dedotto error in iudicando: violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. civ. e dell’art. 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4,cod. proc. civ., lamentando il vizio di motivazione della sentenza in scrutinio, la quale sarebbe priva di una pur sommaria spiegazione della disamina logica che avrebbe dovuto sovraintendere all’adozione del provvedimento impugnato. 1.1. Ilprimo motivo è formalmente proposto , nella rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.; però nel corpo del motivo ci si duole chiaramente e ripetutamente di una motivazione omessa o apparente, vizio peraltro espressamente dedotto con il terzo motivo.

I due motivi vanno quindi esaminati congiuntamente e sono fondati. Il ricorrente riporta e richiama specificamente i motivi di appello con cui aveva evidenziato di aver disconosciuto la conformità all’originale delle fotocopie prodotte, avevainoltre evidenziato che per talune cartelle (solo in parte coincidenti con quelle per tassa automobilistica, per le quali il ricorso era stato accolto) mancasse del tutto la prova della notifica, ed infine aveva eccepito la nullità delle notifiche relative alle altre cartelle, sotto molteplici profili. A fronte di tali motivi di appello, la CTR si è limitata ad esaminare la questione della prescrizione; anche il richiamo finale alla correttezza della sentenza impugnata appare riferito a tale sola questione; deve quindi ritenersi che la motivazione sui motivi di appello, relativi alla presenza o meno di una valida notifica delle cartelle presupposte dalla intimazione impugnata, sia nel caso di specie del tutto omessa; né essa può essere integrata in questa sede, venendo in rilievo questioni anche in fatto, precluse all’esame del giudice di legittimità.

Ne deriva l’accoglimento delprimo e del terzo motivo , nei termini sopra indicati, relativi all’omessa motivazione in merito agli indicati motivi di appello.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce error in iudicando: violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, primo comma, n. 4 cod. civ. e dell’art. 12 disp. prel. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., sostenendo l’erroneità dell’indirizzo giurisprudenziale cui ha aderito la C.T.R. secondo cui le pretese per tributi erarialisono soggette ad un termine di prescrizione decennale. 2.1. Il motivo è infondato. Cass., Sez. U., 17/11/2016, n. 23397 ha affermato un principio di ampia portata, chiarendo che il termine di prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento che non venga impugnata nei termini di legge e che, pertanto, è divenuta definitiva, non è sempre quello decennale, di cui all’art. 2953 cod. civ., ma resta quello proprio del tributo o della sanzione in essa pretesa, per cui la prescrizione segue il suo normale corso che dipende dalla natura del credito e dalla espressa previsione legislativa.

Ha altresì specificato che, in base all'art. 2946 cod. civ., la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale a meno che non sia la legge a disporre diversamente (come nel caso specifico esaminato dalle Sezioni Unite dei contributi previdenziali che, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, hanno una prescrizione quinquennale). Ciò premesso, costituisce giurisprudenza del tutto consolidata di questa Corte che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (Cass. 7/10/2022, n. 29340;

Cass. 21/10/2021, n. 29447; Cass. 19/07/2021, n. 20638; Cass.03/11/2020n. 24278; Cass. 15/10/2020, n. 22350; Cass. 26/06/2020 n.12740; Cass. 17/12/2019, n. 33266; Cass. 11/12/2019 , n . 32308 ; Cass. 5/11/2019, n. 28315; Cass. 2/10/2019, n. 24588; Cass.3/05/2019, n. 11760; Cass. 16/07/2018, n. 18804; Cass. 10/12/2014, n. 26013; Cass. 14/11/2014, n. 24322; Cass. 23/02/2010, n. 4283; Cass. 9/02/2007, n. 2941). Ancora recentemente si è affermato che il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 cod.civ., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. 29/11/2023,n. 33213 ).

Deve ritenersi tardiva la doglianza contenuta in memoria relativamente alla prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni, del tutto assente nel motivo in esame e operata senza neanche specificare se ciò abbia costituito motivo di appello, alla luce del principio per il quale la funzione delle memorie è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrare quelli originariamente generici e, quindi, inammissibili (Cass. 29/03/2006, n. 7237; Cass. 07/03/2018, n. 5355). 3.Infine occorre evidenziare che le agenzie costituite hanno chiesto darsi atto della cessata materia del contendere in relazione a due cartelle, ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 119 del 2018, questione che richiede accertamenti in fatto rimessi al giudice del rinvio. 4.Il ricorso va quindi accolto in relazione al primo e al terzo motivo, nei termini indicati in motivazione, rigettato il secondo; la sentenza va cassata, in relazione ai motivi accolti,con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione per nuovo esame, cui va rimessa la liquidazione delle spese del processo di cassazione.

P.Q.M accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso, rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diver